Malattia riconosciuta per il giorno precedente anche se la visita è ambulatoriale
L’INPS amplia la tutela nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante
Con la circolare n. 92, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
In generale, si ricorda che per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
Nel merito, l’Istituto previdenziale ricorda che ai sensi del Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, l’indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato, oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico.
Sulla base di tale disposto, l’INPS ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica, e tale giorno è determinante ai fini del conteggio della c.d. “carenza” (i primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate, come in caso di assenza del lavoratore in occasione di una visita medica di controllo.
Tuttavia, si precisa nella circolare in commento, l’Istituto previdenziale riconosce, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:
- “Dichiara di essere ammalato dal...”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
- visita domiciliare.
Tale criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante, per impossibilità di quest’ultimo.
Tuttavia, precisa lo stesso INPS, il riconoscimento può venir meno laddove il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.
Inoltre, il riconoscimento in argomento è stato fino ad ora escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
In relazione a quest’ultimo punto, nella circolare in parola si prende atto di come l’attuale contesto sociosanitario italiano sia caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del medico di medicina generale, nonché da una crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, con un conseguente incremento di carichi di lavoro e compiti organizzativi e assistenziali per queste figure.
Tenuto conto di queste problematiche, l’Istituto previdenziale sottolinea l’esigenza di giungere a un’interpretazione evolutiva in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio ambulatorio.
Pertanto, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico, l’INPS decide di superare il precedente orientamento applicativo, rendendo noto che a decorrere dal 4 settembre 2026 (data di pubblicazione della circolare in commento), la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
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