Non si commette il reato di patrocinio infedele nell’esecuzione esattoriale
Per la Suprema Corte, si versa nell’ambito di un’attività esecutiva svolta dalla P.A. e non in un procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria
Secondo la Cassazione (sentenza n. 28309, depositata ieri), l’infedeltà del patrocinatore nel corso dell’esecuzione esattoriale non integra la fattispecie di patrocinio infedele (art. 380 c.p.).
Si tratta del reato – punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro – del patrocinatore o del consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Il bene protetto dalla norma è un limite minimo di certezza e lealtà nell’operato del difensore (e del consulente tecnico), il quale, pur nell’ambito e nel rispetto del ruolo che ricopre, è chiamato a collaborare con
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