Ammessa la costituzione di due Gruppi IVA per lo stesso gruppo economico
Non si rinvengono ostacoli alla coesistenza delle opzioni quando i due perimetri restano distinti
Con la risposta a interpello n. 211 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, fra l’altro, che è possibile, per uno stesso gruppo economico, costituire in Italia due distinti Gruppi IVA ai sensi del Titolo V-bis del DPR 633/72.
La fattispecie esaminata riguarda un Gruppo, operante a livello internazionale, la cui capogruppo estera, BETA1:
- da un lato controlla la società italiana BETA, che a sua volta controlla diverse società italiane;
- dall’altro, controlla, per il tramite della austriaca Gamma, anche ALFA, società estera che ha costituito in Italia una sede secondaria (ALFA Italia) e ha acquisito il controllo della società italiana DELTA.
A partire dal 2021, tra la subholding BETA e le controllate italiane è stato costituito un Gruppo IVA. Ora, è intenzione di ALFA costituire un Gruppo IVA tra la sua sede secondaria e la società DELTA. Si pone, quindi, il dubbio sulla possibile coesistenza tra il Gruppo IVA facente capo ad ALFA e quello facente capo a BETA.
L’Agenzia delle Entrate valuta innanzitutto se sussistano, nel caso specifico, le condizioni richieste per l’esercizio dell’opzione.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 70-bis del DPR 633/72, tutti i partecipanti a un Gruppo IVA devono essere stabiliti nel territorio dello Stato, non essendo ammesso un Gruppo IVA transnazionale.
È possibile, tuttavia, che un Gruppo IVA sia costituito tra soggetti nazionali, anche se il vincolo finanziario che lega gli stessi promana da un soggetto estero (purché si tratti di un soggetto stabilito in un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni).
Non è consentito, invece, che nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società estere, in quanto, stante il richiamo dell’art. 70-ter del DPR 633/72 all’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ai fini del riscontro del vincolo finanziario non va dato rilievo ai voti esercitabili nell’assemblea di società che non siano sottoposte alle regole di funzionamento richiamate dalla citata disposizione civilistica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).
Per tale ragione, la sussistenza del controllo di diritto deve essere verificata soltanto in capo alla prima società holding situata all’estero.
Con riferimento al costituendo Gruppo IVA ALFA, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il vincolo finanziario risulti soddisfatto in capo ad ALFA stessa, di cui la sede italiana è una promanazione e che detiene il controllo diretto ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. nei confronti di DELTA. ALFA sarà dunque il soggetto dal quale deriva il vincolo finanziario tra i partecipanti al Gruppo IVA e, quindi, il punto di riferimento per la definizione del perimetro del gruppo stesso, ma non farà parte del soggetto passivo unico.
Quanto ad ALFA Italia, si evidenzia che il vincolo finanziario va verificato in capo alla casa madre estera, valutando la sussistenza del controllo di diritto tra quest’ultima, in quanto soggetto di cui la branch costituisce una promanazione, e i soggetti stabiliti in Italia facenti parte del Gruppo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018 e risposta a interpello n. 539/2020).
Viene quindi confermata la possibilità, per ALFA Italia e DELTA, di costituire un Gruppo IVA, separato e distinto dal Gruppo BETA, precisando altresì che, nel caso specifico, non constano preclusioni sulla coesistenza dei due gruppi.
L’Agenzia esamina, poi, i termini di efficacia dell’opzione che verrà esercitata da ALFA Italia e DELTA. In particolare, considerando che la branch italiana è stata costituita nel mese di giugno dell’anno Y, con attribuzione del codice fiscale e della partita IVA dal 29 giugno dello stesso anno, mentre l’atto istitutivo è stato iscritto nel Registro delle imprese successivamente al 1° luglio, si chiedeva se l’opzione potesse decorrere dall’anno Y+1 o dovesse invece decorrere dall’anno Y+2.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 70-ter del DPR 633/72, la verifica del vincolo finanziario richiede non solo l’esistenza di una partecipazione di controllo di diritto (requisito oggettivo), ma anche che la partecipazione sussista almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente all’efficacia dell’opzione (requisito temporale).
Nel caso in esame, in definitiva, l’Agenzia conferma che l’opzione può essere esercitata già a decorrere dall’anno Y+1, ritenendo ininfluente che la data di iscrizione di ALFA Italia al Registro Imprese sia successiva al 1° luglio dell’anno Y.
Rileva, piuttosto, che ALFA abbia acquisito la totalità delle quote rappresentative di DELTA in tempo utile, ossia nel febbraio dell’anno precedente all’anno Y, e che il relativo atto di trasferimento sia stato iscritto nel Registro delle imprese anteriormente al 1° luglio dell’anno Y.
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