Problematiche fiscali per la chiusura del fallimento con giudizi pendenti
Se si dichiara la cessazione dell’attività prima o contestualmente alla chiusura, il curatore non ha più modo di operare in ambito IVA
Il DL n. 83/2015, conv. L. n. 132/2015, ha modificato l’art. 118 L. fall., prevedendo la possibilità che la chiusura della procedura di fallimento (nel caso in cui, a norma dell’art. 118, comma 1, n. 3, sia stato effettuato il riparto finale dell’attivo) sia consentita anche nel caso in cui restino pendenti giudizi rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, pure nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43 L. fall.
L’art. 35, comma 4 del DPR 633/1972 prevede che, in caso di cessazione dell’attività, il curatore debba effettuare la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda. Nella prassi, con una sorta di automatismo, il curatore
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