Sul piano processuale l’Agenzia delle Entrate è un soggetto unico
La notifica del ricorso alla struttura sbagliata dovrebbe essere ammissibile
Nel contenzioso tributario è spesso dibattuta la legittimazione processuale degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che tali uffici non sono soggetti autonomi, ma articolazioni interne di un unico ente pubblico. Di conseguenza, qualsiasi ufficio, provinciale o regionale, può validamente rappresentare l’Agenzia in giudizio.
L’ordinanza n. 15191 del 7 giugno 2025 ha ribadito che le Direzioni provinciali e regionali non hanno personalità giuridica propria, ma agiscono per conto dell’Agenzia. La loro partecipazione al processo è pertanto sempre riconducibile all’ente centrale.
Non sussiste, quindi, alcun vizio di legittimazione passiva se il ricorso viene notificato a un ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato. Nella prassi, infatti, può verificarsi che il contribuente notifichi il ricorso all’ufficio competente per domicilio fiscale, anziché a quello che ha adottato l’avviso di accertamento. Tuttavia, ciò non comporta la rinnovazione della notifica, né incide sulla validità del procedimento: l’organizzazione interna dell’Agenzia resta priva di rilievo sul piano processuale.
Questo consolidato indirizzo giurisprudenziale si fonda su un’interpretazione sostanziale dell’art. 10 del DLgs. 546/1992, che individua le parti del processo tributario. Sebbene la norma menzioni genericamente l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate come parte resistente, una sua successiva precisazione (“è parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”) aveva suscitato dubbi interpretativi sull’individuazione dell’ufficio competente.
La Cassazione, tuttavia, ha superato una lettura meramente letterale del dato normativo, adottando una ricostruzione sistematica: l’Agenzia agisce come soggetto giuridico unitario, e i suoi uffici ne rappresentano esclusivamente articolazioni operative.
Ne deriva che le strutture periferiche possono validamente rappresentare l’Agenzia, indipendentemente dalle competenze interne o dall’organizzazione amministrativa.
Un’impostazione analoga è stata adottata anche con riferimento ad altri enti fiscali: con la sentenza n. 19795/2019, ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto la legittimazione processuale di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle Dogane, nonostante l’atto fosse stato emanato da una Direzione regionale.
La Corte ha altresì precisato che eventuali errori nell’individuazione dell’ufficio non compromettono la validità del processo, poiché ciò che rileva è la presenza in giudizio dell’ente pubblico e non della specifica sede territoriale.
Pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tutto ciò che riguarda l’organizzazione interna dell’Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, in quanto la rappresentanza processuale è sempre riferibile all’Agenzia quale ente pubblico e non al singolo ufficio periferico (Cass. nn. 22000/2013 e 5637/2015).
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