Chiarite le modalità per ravvedere gli illeciti doganali
Con la circolare n. 38 pubblicata ieri, 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei mnopoli ha fornito chiarimenti in merito alle modalità per effettuare il ravvedimento operoso nel caso di illeciti doganali.
L’art. 104 del DLgs. 141/2024 (“Disposizioni nazionali complementari”, in sigla “DNC”) contiene un esplicito rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale di cui ai DLgs. 471/97 e 472/97, “per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili”. Quindi, ove non disposto diversamente, gli istituti previsti dai citati decreti legislativi sono applicabili anche alle sanzioni introdotte con le DNC.
In merito al ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), il documento di prassi in esame analizza, in particolare:
- il pagamento della sanzione ridotta su dichiarazione doganale;
- il pagamento della sanzione ridotta successivamente a quello del tributo e degli interessi di mora;
- la comunicazione del contribuente all’ufficio doganale dell’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.
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