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Nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente difensore non necessario

Serve un contradditorio preventivo con i creditori

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Giovedì, 12 marzo 2026

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Il Tribunale di Verona, il 12 gennaio 2026, ha concesso l’esdebitazione a una debitrice, persona fisica, meritevole e incapiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 del DLgs. 14/2019. La decisione si sofferma su alcune questioni di non poco conto nel contesto delle procedure di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 del CCII.

In primo luogo, ponendosi nel solco di un noto orientamento giurisprudenziale di merito, in precedenza, sviluppato dal Tribunale di Torino (cfr. decreto di esdebitazione ex art. 283 del CCII dell’11 marzo 2025; conforme il decreto di esdebitazione ex art. 283 del CCII del 19 novembre 2025), pur con differenti motivazioni, il Tribunale di Verona ha stabilito come la proposizione della domanda di esdebitazione ex art. 283 del CCII senza l’assistenza di un avvocato debba considerarsi ammissibile alla luce di alcune considerazioni.

L’art. 283 comma 3 del CCII prevede che la domanda sia presentata tramite un OCC. Tale previsione è, in verità, “neutra”, non consentendo – a dispetto di quanto previsto nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui, in base all’art. 68 comma 1 primo e ultimo periodo del CCII, si esclude espressamente l’obbligo dell’assistenza di un difensore e della procedura di concordato minore, in cui, per il fatto di non prevedere nulla altrimenti nel contesto dell’art. 76 comma 1 del CCII, si può affermare, al contrario, in applicazione del generale principio di cui all’art. 9 comma 2 del CCII, la necessità dell’assistenza tecnica – di ritenere escluso l’obbligo di assistenza tecnica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del CCII.

Tuttavia, per il tramite di un confronto con la disciplina della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 269 del CCII e ricorrendo a una interpretazione costituzionalmente orientata ponendo, quale parametro di riferimento, l’art. 3 Cost., può implicitamente ritenersi ammissibile la presentazione di una domanda di esdebitazione ex art. 283 del CCII “personalmente”.

In altri termini, se l’impianto codicistico consente di presentare “personalmente” una domanda liquidatoria ex art. 268 del CCII finalizzata alla copertura delle spese e alla distribuzione di attivo al ceto creditorio, a maggior ragione deve ritenersi consentita la presentazione “personale” di una domanda fondata sul presupposto di assenza di utilità per il ceto creditorio, considerati, da un lato, il rapporto di alternatività tra le due procedure, e, dall’altro, l’insorgere di un evidente profilo di irragionevolezza ove diversamente dovesse opinarsi.

In secondo luogo, il decreto in esame ritiene che, pur in assenza di una specifica previsione, debba comunque essere assicurato un contradditorio preventivo con i creditori, da realizzarsi mediante la comunicazione, a cura del gestore della crisi, dell’istanza e della relazione particolareggiata ex art. 283 comma 4 del CCII e la concessione ai creditori stessi di un congruo temine, nella specie di quindici giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Il contradditorio preventivo è utile, assicurando un miglior esercizio del diritto di difesa, sia del debitore sia dei creditori, diversamente limitato al solo reclamo ex art. 283 comma 8 del CCII, e rispondendo a evidenti ragioni di economia processuale.

In terzo luogo, il Tribunale di Verona precisa come la presenza, nel patrimonio del debitore, di un bene mobile registrato, nella specie un’autovettura di valore esiguo, non rappresenti un ostacolo alla concessione del beneficio di cui all’art. 283 del CCII, allorché la liquidazione di detta autovettura non consenta, comunque, di coprire le spese della procedura, né di realizzare un attivo da distribuire ai creditori e, dunque, non consenta di dichiarare l’apertura, dato il disposto di cui all’art. 268 comma 3 del CCII, dell’alternativa procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.

In quarto luogo, il decreto in commento ben precisa come “l’estensione oggettiva dell’esdebitazione” debba ritenersi regolata, pur nel silenzio dell’art. 283 del CCII, dall’art. 278 del CCII.

Infine, viene offerta una puntuale definizione delle “utilità ulteriori” indicate dall’art. 283 commi 1, 7 e 9 del CCII, come tali da intendersi quelle che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori e, dunque, la copertura delle spese di una alternativa procedura liquidatoria e di superare la quota delle spese di mantenimento del nucleo familiare, considerate anche eventuale sopravvenienze reddituali degli altri componenti il nucleo familiare stesso da imputare proporzionalmente alle spese di mantenimento.

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