Negli enti culturali e ricreativi retribuzioni in crescita del 7,5%
Lo scorso 4 marzo Federculture e le organizzazioni sindacali di categoria Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa hanno raggiunto un’intesa preliminare finalizzata al rinnovo, per il triennio 2022-2024, del CCNL applicabile al personale dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero scaduto il 31 dicembre 2021 (codice CNEL T711).
In ambito economico, le Parti hanno previsto un duplice intervento:
- erogazione di un importo forfetario pari a 1.850 euro complessivi per il livello B dell’Area 2 (da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento), in relazione al periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2024. Ai fini figurativi tale importo deve essere imputato mensilmente come segue: 8,78 euro dal 1° gennaio 2022; 19,69 euro dal 1° gennaio 2023 e 82,23 euro dal 1° gennaio 2024 al 30 novembre 2024;
- incremento dei minimi tabellari dal 1° dicembre 2024, in misura di 131,77 euro per il livello B dell’Area 2 (corrispondente a un aumento globale del 7,5%) rispetto ai valori applicabili dal 1° dicembre 2021.
Il valore complessivo dei suddetti trattamenti (comprensivo quindi dei ratei di arretrato da corrispondere da dicembre 2024 ad oggi) dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dal 4 marzo (vale a dire, in applicazione dei principi di carattere generale sul computo dei termini, entro il prossimo 2 giugno) a condizione che l’Accordo di rinnovo sia stato perfezionato entro tale data.
Gli enti che si trovino in effettiva difficoltà finanziaria potranno, previa intesa con le rappresentanze sindacali e territoriali, suddividere l’erogazione degli importi in più rate, da erogare in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026.
Sul versante normativo si segnalano modifiche al sistema di classificazione del personale, con il mantenimento delle 3 Aree preesistenti, l’articolazione delle Aree 1 e 2 in 3 livelli ciascuna (A, B e C) e l’articolazione dell’Area 3 in 4 livelli (A, B, C e D); per ulteriori dettagli si rinvia alle tabelle 1.1 e 1.2 del testo dell’Accordo.
Infine in tema di assistenza sanitaria il contributo mensile a carico del datore di lavoro per 12 mensilità passa da 14,17 a 28,17 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato.
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