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Giovedì, 12 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

La reiterata omissione contributiva giustifica le dimissioni

Il lavoratore avrà quindi diritto a percepire la NASpI ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 12 marzo 2026

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Costituisce un’ipotesi di dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., il mancato pagamento dei contributi all’INPS protrattosi per un considerevole lasso di tempo (nello specifico, 16 mesi).
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5445 di ieri della Corte di Cassazione, investita dall’INPS dell’impugnazione della pronuncia con cui era stato condannato al pagamento della NASpI in favore del lavoratore in questione in applicazione dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015, secondo cui “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa”.

L’Istituto previdenziale, con il ricorso, aveva sottolineato che ciò che costituiva oggetto di contestazione (e quindi il c.d. thema decidendum) non era la (non consentita) valutazione dei fatti come compiuta dalla Corte d’Appello, bensì la violazione da parte dei giudici di secondo grado dei criteri utili per ritenere sussistente la giusta causa di dimissioni. Secondo l’INPS, infatti, i giudici di merito non avevano correttamente valutato né gli indici sintomatici della gravità dell’inadempimento datoriale, né l’immediatezza del recesso del lavoratore rispetto a tale inadempimento. Inoltre, la Corte territoriale non aveva adeguatamente tenuto conto delle tutele offerte dall’ordinamento in caso di omissione contributiva al fine di sterilizzarne gli effetti negativi.

La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso e, nel confermare la decisione resa dalla Corte territoriale, ha evidenziato che le predette censure proposte dall’Istituto previdenziale si traducevano, nella realtà, in un’indebita richiesta di rivalutazione dell’accertamento fattuale già compiuto in sede di merito.
La Suprema Corte ha così ricordato che la valutazione, adeguatamente motivata, della gravità dell’inadempimento datoriale, tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell’art. 2119 c.c. e, quindi, della sussistenza della giusta causa di dimissioni è rimessa al sindacato del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Non poteva, quindi, essere rimessa in discussione la statuizione resa sul punto dalla Corte d’Appello, vale a dire che l’inadempimento contributivo è caratterizzato da particolare gravità quando risulti ripetuto e non sia isolato né accidentale o di breve durata. Nel caso di specie, dunque, l’omissione contributiva continuativa sin dall’assunzione e perdurante al momento delle dimissioni del lavoratore rispettava, per i giudici di merito, i requisiti richiesti ai fini della sussistenza della giusta causa di dimissioni, anche sotto il profilo dell’immediatezza del recesso.

Quanto ai rimedi garantiti, in caso di omissione contributiva, dall’ordinamento, la Cassazione ha invece evidenziato come gli stessi si collochino su un piano diverso rispetto a quello in cui si colloca il rapporto di lavoro, o meglio in cui si colloca il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. La predisposizione di tali strumenti non è, infatti, in grado – evidenziano i giudici di legittimità – di annullare la lesione di tale rapporto fiduciario causata dal costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, che costituisce una grave violazione degli obblighi contrattuali, ma anche dei principi generali di correttezza e buona fede.

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