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FISCO

Divieto di compensazione in presenza di ruoli più ampio dal 1° gennaio

Dal 2026 opera l’abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 2 gennaio 2026

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La L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), inserendo il comma 49-quinquies nell’art. 37 del DL 223/2006, aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.
La norma contempla il divieto di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 nel modello F24 (rimane possibile la c.d. compensazione “interna”) in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione (rilevano anche gli avvisi di recupero dei crediti di imposta agevolativi, a differenza del divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010).

Ora, la legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 116 della L. 30 dicembre 2025 n. 199) abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 euro a 50.000 euro.
La caratteristica di questo divieto consiste nel fatto che, qualora siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 50.000 euro, la compensazione è vietata anche per l’eccedenza (così la circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16).
Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 60.000 euro e il contribuente dispone di 70.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 10.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).

Premesso tanto, in assenza di una disposizione specifica di decorrenza, la novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 (entrata in vigore della legge di bilancio 2026).
Se così è, in presenza di carichi superiori a 50.000 euro (anche antecedenti al 2026), il contribuente non può compensare dal 1° gennaio, dunque ai fini della sanzione e dell’eventuale recupero del credito si deve fare riferimento alla data di presentazione della delega di pagamento.

Rammentiamo che:
- l’accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 del DPR 602/73 osta al divieto di compensazione;
- presentata la domanda di rottamazione dei ruoli, il divieto non sussiste (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54; lo stesso vale per la domanda di rottamazione, in scadenza a fine aprile 2026, ex legge di bilancio 2026).

Salvi i contribuenti che hanno una dilazione in corso

Il legislatore non ha chiarito gli effetti del mancato rispetto del divieto.
In primo luogo, se il credito è esistente e non poteva essere compensato solo in ragione dei ruoli, la violazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25% ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, essendosi in presenza di crediti non spettanti.

Inoltre, riscontrata la compensazione indebita, specie in assenza di una copertura normativa, sarebbe censurabile che il credito venga recuperato. Sostenere la tesi affermativa significa accettare che il contribuente, dopo aver riversato il credito, lo possa nuovamente compensare nel rispetto dei requisiti di legge, in palese contrasto con la leale collaborazione che deve sussistere tra contribuente e uffici finanziari. Pare davvero poco sensato che il contribuente sia costretto a riversare il credito per poi compensarlo subito dopo, essendo assolutamente sufficiente l’irrogazione della sanzione.
Sanzione che, in ogni caso, è comunque definibile al terzo come prevede l’art. 38-bis del DPR 600/73.

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