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FISCO

Premi di risultato in dichiarazione dei redditi con attenzione all’importo massimo

Le istruzioni del modello REDDITI PF 2026 e del modello 730/2026 recepiscono i tre limiti previsti per il 2025

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Martedì, 14 luglio 2026

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Nella sezione I del quadro RC del modello REDDITI PF 2026, rigo RC4 (ovvero nel rigo C4 del modello 730/2026), occorre inserire i dati e le informazioni riguardanti la detassazione dei premi di risultato.

Rispetto allo scorso anno, sia il rigo RC4 che il rigo C4 non hanno subito modifiche. Alcune novità riguardano invece le istruzioni di compilazione dei due righi, per effetto delle modifiche temporanee apportate alla disciplina della detassazione dei premi di risultato.

Si ricorda che l’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili dei lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, titolari (nell’anno precedente) di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

La misura ordinaria dell’imposta sostitutiva è del 10%, ma nel corso degli ultimi anni è stata ridotta al:
- 5%, per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- 1% per gli anni 2026 e 2027.

Per il 2025, la riduzione è stata prevista dall’art. 1 comma 385 della L. 207/2024. Quest’ultima norma è stata oggetto di modifiche da parte dell’art. 1 comma 8 della L. 199/2025 che ha limitato la riduzione dal 10% al 5% al solo anno 2025 (invece che per il triennio 2025, 2026 e 2027), prevedendo con il successivo comma 9 una riduzione all’1% per gli anni 2026 e 2027.

La novità che impatta sui dichiarativi riguarda però l’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva. Per effetto di quanto previsto dalla disciplina ordinaria (L. 208/2015) e dall’art. 5 della L. 76/2025, l’importo massimo detassabile nel 2025 ammonta a:
- 3.000 euro;
- 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 e ancora in vigore;
- 5.000 euro in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.

In altre parole, l’art. 5 della L. 76/2025 ha aggiunto un ulteriore limite, pari a 5.000 euro, valido solo al ricorrere delle suddette condizioni e solo per il 2025. Sul punto, si segnala che l’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 ha previsto per gli anni 2026 e 2027 anche un incremento a 5.000 euro del limite massimo agevolabile.

Tale importo costituisce un limite “complessivamente” riferito a ciascun dipendente nel periodo d’imposta agevolato, anche in presenza di più rapporti lavorativi in tale periodo (anno 2025), il cui superamento comporta l’applicazione alle somme eccedenti del regime di tassazione ordinario. Inoltre, in caso di erogazione sia di premi che di utili, il limite massimo deve essere applicato alla somma delle due componenti.

La sussistenza di tre limiti nel 2025 è stata recepita nel modello REDDITI PF 2026 (e nel modello 730/2026), in quanto nella casella n. 1 “Codice” (“Tipologia limite” nel 730/2026) occorre inserire il valore relativo al limite entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva (reperibile dalla CU 2026, punto 571 o 591):
- 1 se il limite è di 3.000 euro;
- 2 se il limite è pari a 4.000 euro;
- 3 se il limite è pari a 5.000 euro.

Salvo rinuncia del lavoratore, l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, che la versa con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. In dichiarazione, l’importo a cui è stata applicata la tassazione ordinaria va indicato in colonna 2, mentre l’importo assoggettato a imposta sostitutiva va indicato in colonna 3 (in colonna 4 occorre indicare l’imposta sostitutiva operata).

In sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore avrà anche la possibilità di far concorrere al reddito complessivo i redditi che, nonostante l’assenza dei presupposti richiesti, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, ovvero di applicare il regime fiscale che risulti per lui più favorevole.
In quest’ultimo caso, il lavoratore potrà:
- assoggettare a tassazione ordinaria le somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili se il sostituto ha applicato l’imposta sostitutiva;
- applicare l’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore non vi abbia provveduto.

Le colonne nn. 7 e 8 dovranno infatti essere utilizzate per scegliere il trattamento fiscale delle somme percepite, quindi se si intende modificare o confermare la tassazione operata dal datore di lavoro (tassazione ordinaria o imposta sostitutiva).

L’eventuale assenza dei requisiti previsti per fruire della detassazione deve essere indicata barrando la colonna n. 9; in questo caso, le somme a cui è stata applicata l’imposta sostitutiva saranno da assoggettare a tassazione ordinaria.
Si ricorda, infine, che il lavoratore può scegliere di convertire il premio in benefit, in questo caso occorre fare riferimento anche alle colonne nn. 5 e 6.

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