Adeguata motivazione per le sanzioni al professionista
Occorre provare e motivare tutti gli elementi costitutivi del concorso esterno senza automatismi
In tema di responsabilità del professionista dopo le ordinanze della Cassazione del 12 marzo 2026 n. 5635 e del 27 aprile 2026 n. 11372, l’Agenzia delle Entrate mediante un proprio documento ha predisposto delle linee operative per gli Uffici.
Rammentiamo che le pronunce suddette hanno a vario titolo valorizzato la sanzione in capo al professionista in concorso con il contribuente ex art. 9 del DLgs. 472/97 nell’ambito di fattispecie fraudolente.
L’ordinanza n. 5635/2026 ha ravvisato il concorso esterno del commercialista che, seppure tenutario della contabilità del cliente, aveva trasmesso ma non predisposto la dichiarazione dei redditi in cui erano emerse deduzioni eccedenti i limiti di legge.
Invece, con la sentenza n. 11372/2026, la Cassazione ha delineato i confini del concorso esterno del professionista, affermando che può risponderne anche quando non sia il tenutario della contabilità, ma sia incaricato della trasmissione della dichiarazione previa verifica del suo contenuto, qualora la sua condotta, commissiva od omissiva, risulti funzionale ad agevolare la commissione di violazioni tributarie.
Considerato il clamore che tali pronunciamenti hanno suscitato soprattutto tra i commercialisti, ne è conseguita da parte dell’Agenzia delle Entrate l’adozione di “istruzioni operative” rivolte agli Uffici in cui vengono delimitate le condotte che possono rilevare ai fini della responsabilità professionale.
In primis viene specificata la necessità di una motivazione adeguata dell’atto di contestazione rispetto sia agli eventi che ai fatti che portano l’Ufficio a contestare la fattispecie di concorso esterno con il contribuente ex art. 9 del DLgs. 472/97.
Da qui la necessità di evidenziare che mai in nessun caso è ammesso un automatismo tra l’attività di sola trasmissione telematica della dichiarazione e l’irrogazione della sanzione al professionista essendo sempre necessario l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di concorso.
È evidente che detta circostanza sottende una puntualizzazione che si richiama indirettamente alla pronuncia della Cassazione del 12 marzo 2026 n. 5635, in cui il commercialista è stato sanzionato nonostante questo non avesse predisposto la dichiarazione dei redditi ma solo trasmesso la stessa, sicché la responsabilità è stata ravvisata per la violazione dell’obbligo di controllo posto in capo al professionista se tenutario della contabilità.
Viene, quindi, evidenziato agli Uffici di emettere l’atto di contestazione della sanzione anche nei confronti del professionista solo se viene debitamente provato ogni elemento richiesto dall’art. 9 del DLgs. 472/97: si tratta di circoscrivere e provare il contributo causale apportato (materiale e/o psicologico) nella violazione tributaria dal professionista, nonché l’indicazione concreta del vantaggio o del profitto conseguito dal contribuente.
Tuttavia, specifica il documento, non è un elemento costitutivo necessario per l’irrogazione della sanzione al professionista il suo vantaggio economico costituendo questo solo un mero elemento indiziario ai fini del concorso.
Sotto il profilo sanzionatorio le linee guida dell’Agenzia delle Entrate invitano a esplicitare la motivazione sulla sanzione da irrogare, sanzione che deve tener conto del principio di proporzionalità ex art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97.
In altri termini la sanzione deve considerare la condotta concretamente posta in essere dal professionista in base al ruolo assunto, al contributo apportato (materiale e/o psicologico), nonché all’unicità della condotta oppure per contro alla sua reiterazione.
Nel caso di reiterazione delle condotte, in considerazione del fatto che i professionisti assistono più clienti, gli Uffici vengono invitati ad estendere l’indagine a tutti gli assistiti.
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