Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore possibile senza classi omogenee
È però vincolata al rigoroso rispetto dell’ordine delle cause di prelazione
Nel solco della recente sentenza di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 243/2026 del Tribunale di Torino si pone il successivo decreto, allo stato ancora solo di apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. e 70 comma 1 del DLgs. 14/2019, pronunciato sempre dal Tribunale di Torino il 19 giugno 2026.
Entrambe le pronunce si sono soffermate in particolare sulla puntuale individuazione e delimitazione dei margini e dei contorni interpretativi dell’espressione contenuta nell’art. 67 comma 1 del CCII, segnatamente riferita alla libertà contenutistica della proposta di ristrutturazione formulata dal consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC.
I due provvedimenti restituiscono, poi, attraverso la disamina di due differenti fattispecie, una interpretazione de facto complementare della nozione di libertà del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Si ricorda che la sentenza n. 243/2026, soffermandosi sulla possibilità, per il consumatore, di escludere, dal piano e dalla proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, il proprio TFR, ha individuato nella verifica dell’ammissibilità del piano e della proposta e nella maggior convenienza della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria di cui agli artt. 268 ss. del CCII il delicato punto di bilanciamento tra:
- la facoltà del consumatore sovraindebitato di formulare, con l’ausilio dell’OCC, una proposta dal “contenuto libero” (come letteralmente previsto dall’art. 67 comma 1 del CCII) e, quindi, come tale, in ipotesi suscettibile anche di una non inclusione volontaria di taluni beni facenti parte del proprio patrimonio (quali, il TFR);
- la necessità di garantire, al contempo, al ceto creditorio una soddisfazione migliore ed effettiva dei propri crediti, mettendo, quindi, a disposizione, ove necessario, anche tutto il proprio patrimonio giusto il disposto di cui all’art. 2740 c.c.
Il decreto del 19 giugno 2026 si è, invece, concentrato sulla seconda anima della nozione di libertà contenutistica, riferita alla possibilità, per il consumatore sovraindebitato, di formulare, sempre ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCII, una proposta che preveda il soddisfacimento, anche parziale e “differenziato”, dei crediti, in qualsiasi forma.
Pertanto, secondo il Tribunale di Torino, sulla scorta della affermata libertà, “il proponente non è tenuto a formare classi di creditori con posizioni giuridiche e interessi economici omogenei (cfr. art. 2 lett. r) CCII), né a rispettare la parità di trattamento tra creditori di pari grado. Al contempo, proprio l’ampia libertà di manovra concessa comporta l’onere per il proponente, con l’assistenza del Gestore della crisi, di indicare l’utilità specificamente offerta a ciascun creditore e la forma (in denaro o altrimenti) prevista per il suo soddisfacimento”.
Non di meno, tuttavia, non deve essere dimenticato come la proposta sia al contempo vincolata al rigoroso rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, soprattutto con riferimento al trattamento previsto per i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, sulla scorta della previsione di cui all’art. 67 comma 4 del CCII, disposizione che, se, da una parte, consente di prevedere, in sede di formulazione della proposta, che i crediti con diritto di prelazione “possano essere soddisfatti non integralmente”, dall’altra, impone che “ne sia”, in ogni caso, “assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC”.
Infine, il decreto in esame individua il percorso operativo che il Gestore della crisi deve, in tale ipotesi, seguire. Occorre, in particolare, che:
- ricostruisca, in modo puntuale, il valore ricavabile dalla liquidazione dei beni e diritti oggetto della prelazione;
- verifichi in quale misura, avuto riguardo alle spese necessarie ai fini della liquidazione e al concorso delle cause di prelazione concretamente operanti, il credito con prelazione potrebbe ritenersi prevedibilmente soddisfatto;
- elabori la proposta del consumatore così da offrire a ciascun creditore con prelazione un trattamento non deteriore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss. del CCII.
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