Per la notifica della cartella conta l’obbligato principale
La pronuncia della Cassazione si riferisce a un caso antecedente alla riforma della riscossione del 2024
Con l’ordinanza n. 23090 depositata ieri, la Cassazione, in un caso relativo a una cartella di pagamento notificata a un socio di società di persone, illimitatamente responsabile per i debiti sociali, ha affermato che la competenza territoriale dell’agente della riscossione si determina, per il socio, in base al domicilio fiscale dell’ente, quale obbligato principale.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, sarebbe valida, e non annullabile, la cartella di pagamento notificata al socio dall’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale della società di persone.
La pronuncia si riferisce a un caso antecedente alla riforma della riscossione (DLgs. 110/2024): le motivazioni, infatti, non tengono conto delle modifiche agli artt. 45 e 50 del DPR 602/73, che impongono all’agente di riscossione, competente per territorio ex art. 24, di notificare la cartella di pagamento e l’intimazione ad adempiere “al soggetto nei confronti del quale procede”.
Tuttavia, anche senza considerare l’impatto della riforma, la decisione non appare convincente, in quanto le norme in materia di competenza dell’agente della riscossione, specificamente l’art. 24 del DPR 602/73 e l’art. 1 lett. c) del DLgs. 112/1999 non sono derogate da nessuna norma speciale, né, come si dirà, esiste una previsione speciale in merito alla formazione del ruolo nei confronti del coobbligato dipendente o dei soci di società di persone.
Nel caso di specie il socio di una società in accomandita semplice aveva ricevuto una cartella di pagamento, per debiti dell’ente, dall’agente di riscossione competente in base al domicilio fiscale della società.
Il socio eccepiva quindi il vizio di competenza, che veniva accolto in primo grado, ma rigettato in appello.
Ricorreva quindi in cassazione prospettando la violazione delle norme in materia di domicilio fiscale e competenza dell’agente della riscossione.
La Cassazione ha respinto il ricorso affermando che, in caso di obbligazione solidale dipendente, la competenza per la notifica della cartella all’obbligato dipendente (il socio) spetta all’agente della riscossione nella cui circoscrizione è l’obbligato principale (la società).
In particolare, secondo la Cassazione, in caso di obbligazione solidale, il ruolo sarebbe unico e, quando la solidarietà è dipendente, la competenza per riscuotere i tributi sarebbe determinata dal domicilio fiscale dell’obbligato principale.
Pertanto, anche per obiettivi di efficienza della riscossione, l’agente della riscossione competente per l’obbligato principale sarebbe competente anche per agire nei confronti dell’obbligato dipendente.
A supporto della propria tesi la Cassazione menziona l’art. 11 comma 1 del DL 151/91, norma risalente e senz’altro superata dalla riforma del 2024, che si riferisce alla notifica della cartella di pagamento in caso di responsabilità solidale per tasse, tributi indiretti e tributi locali.
Tuttavia la Corte sembra aver frainteso la portata di questa disposizione. L’art. 11, infatti, senza derogare alle regole sulla competenza, stabilisce che, in caso di responsabilità solidale, paritaria o dipendente, la cartella di pagamento è notificata solo al primo intestatario del ruolo. Mentre nei confronti degli altri debitori, che sono comunque intestatari, ma non “primi”, è previsto che l’agente della riscossione notifichi solo una comunicazione, informandoli del contenuto e della notifica della cartella al primo intestatario.
A prescindere dalla circostanza che sia legittimo notificare una mera comunicazione al debitore solidale, il che sicuramente non è per gli atti notificati dal 2024, non sembra potersi dubitare che la competenza per l’invio della comunicazione appartenga comunque all’agente della riscossione nella cui circoscrizione risiede il debitore.
Il ruolo, infatti, non ha efficacia verso terzi, ma solo nei confronti di chi vi è iscritto e lo stesso art. 11 presuppone che tutti i debitori siano iscritti, salva la facoltà di notificare la cartella solo al “primo intestatario”.
A ciò si aggiunga che i ruoli sono formati per ambito territoriale e che l’art. 11 non differenzia tra solidarietà paritaria e dipendente: pertanto la disposizione non può essere interpretata nel senso di introdurre una deroga alla competenza territoriale per i casi di obbligazione dipendente.
Ad ogni modo, come anticipato, gli argomenti utilizzati dalla Cassazione appaiono oggi incompatibili con la riforma della riscossione: il DLgs. 110/2024 ha infatti stabilito che gli effetti della notificazione, anche della cartella e degli atti interruttivi della prescrizione, si producono solo nei confronti del destinatario (art. 7-sexies, comma 3 della L. 212/2000) e che l’agente della riscossione, quando agisce, deve notificare la cartella di pagamento e l’intimazione ad adempiere al soggetto nei confronti del quale procede. Con ciò definitivamente chiarendo che nessuna facilitazione è ammessa per la parte pubblica per espandere arbitrariamente gli effetti del ruolo da un debitore a un altro, siano essi obbligati in solido o collegati ad altro titolo.
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