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Martedì, 14 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Discriminatorio negare il turno fisso alla caregiver

Costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver mettere sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse

/ Giada GIANOLA

Martedì, 14 luglio 2026

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Di recente, il Tribunale di Rimini, con un decreto del 29 giugno scorso, ha fatto propri i principi affermati con la sentenza n. 9104/2026 dalla Corte di Cassazione in materia di tutele dei lavoratori caregiver (si rinvia a “Necessarie soluzioni ragionevoli anche per il caregiver che assiste il disabile” del 14 aprile 2026).

Nel caso di specie, la lavoratrice part time (madre di due figli, di cui uno minorenne e affetto da sindrome dello spettro autistico, con riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92) aveva costantemente osservato, fino a febbraio 2026, un orario di lavoro collocato nella fascia mattutina (dalle 5 alle 11) sei giorni a settimana.
Il figlio minorenne della lavoratrice, affetto da disabilità, la mattina, mentre la madre era al lavoro, frequentava la scuola secondaria di primo grado, necessitando, invece, il pomeriggio della assistenza e delle cure della madre, unica caregiver stante l’assenza del padre.

Nonostante l’appena descritta situazione familiare della lavoratrice, il datore di lavoro, a partire da febbraio 2026, aveva rifiutato l’assegnazione stabile della stessa all’indicato turno della mattina, imponendole per contro il turno del pomeriggio.

Il Tribunale di Rimini, adito dalla lavoratrice al fine di ottenere l’accertamento della natura discriminatoria della predetta condotta, ha richiamato i principi espressi con l’indicata pronuncia della Suprema Corte, con cui è stato affermato che costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver la mancata adozione di soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’art. 5 della direttiva Ce 2000/78, che consentano al caregiver di fornire al figlio affetto da disabilità l’assistenza necessaria a permettere le cure che le sue condizioni richiedono, così come costituisce discriminazione indiretta il comportamento del medesimo datore di lavoro che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza, adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva. Costituisce inoltre discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver anche mettere sullo stesso piano lavoratori con specificità diverse e non assumere provvedimenti in ordine alla richiesta del caregiver di essere eventualmente adibito anche a mansioni inferiori al fine di conciliare la vita lavorativa con gli obblighi di assistenza.

Nel caso di specie, la lavoratrice non aveva domandato l’assegnazione a mansioni inferiori, ma l’assegnazione stabile al turno della mattina. Non accogliendo, senza fondato e comprovato motivo, questa richiesta, il datore di lavoro non aveva dato rilevanza al ruolo di caregiver della dipendente e alle connesse necessità di prestare assistenza al figlio minore disabile, mettendola quindi sullo stesso piano degli altri lavoratori.

Tale condotta, si afferma nella pronuncia, alla luce di quanto chiarito dai giudici di legittimità, ha integrato gli estremi di una discriminazione indiretta, in considerazione del fatto che il datore di lavoro non aveva in alcun modo provato di avere adottato atti organizzativi integranti ragionevoli accomodamenti ai sensi dell’art. 3 comma 3-bis del DLgs. 216/2003.

Infatti, i giudici di legittimità, con la sentenza n. 9104/2026, hanno affermato che il lavoratore caregiver, che assiste un soggetto disabile, ha il diritto di domandare al datore di lavoro “di adottare le misure organizzative necessarie” per prestare assistenza, ma anche per rendere la prestazione lavorativa. Nell’esaminare la richiesta, il datore di lavoro deve tenere conto dell’organizzazione dell’impresa e, qualora non adotti tali misure, deve provare l’impossibilità di adozione trattandosi di misure comportanti un sacrificio sproporzionato o perché incompatibili con l’organizzazione aziendale.

Il datore di lavoro, nella fattispecie in esame, non aveva fornito tale prova. Dalla pronuncia emerge che alla lavoratrice era stata proposta una sede diversa distante 28 km dalla sua abitazione, raggiungibile in circa 26 minuti in auto e in più di un’ora con i mezzi pubblici. Per il Tribunale di Rimini, tale provvedimento non poteva configurare un accomodamento ragionevole, dato che gli accomodamenti ragionevoli devono facilitare la vita al lavoratore e non complicarla o aggravarla.

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