Donazione di quote non agevolata se l’usufruttuario donante mantiene il voto sugli utili
Non rileva che su tutte le altre delibere il diritto di voto venga attribuito ai nudi proprietari donatari
La donazione con cui il genitore trasferisce ai due figli, in proprietà indivisa, la nuda proprietà del 100% della partecipazione in Alfa srl non può godere dell’esenzione dall’imposta di donazione se viene previsto che l’usufruttuario mantenga il diritto di voto per le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli utili (mentre su tutte le altre delibere, il diritto di voto viene attribuito ai nudi proprietari donatari).
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 19 marzo 2026 n. 6616, facendo applicazione dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, nella versione applicabile alle donazioni anteriori al 1° gennaio 2025 (quando è divenuta efficace la riforma delle imposte indirette operata dal DLgs. 139/2024 in attuazione della delega di cui all’art. 10 della L. 111/2023).
L’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 contempla un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni operante per i trasferimenti di aziende o partecipazioni realizzati a favore del coniuge o del discendente del donante (o del defunto).
In particolare, l’esenzione (nella versione anteriore al DLgs. 139/2024) trovava applicazione, in caso di donazione di partecipazioni in società di capitali, a condizione che il donatario:
- acquisisse o integrasse il controllo societario ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.;
- mantenesse il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, in atto, apposita dichiarazione in tal senso.
Per inciso, si può evidenziare che, limitatamente al caso della donazione di quote in società di capitali, la norma oggi vigente è cambiata solo per il fatto che l’esenzione trova applicazione anche nel caso in cui il donatario (già titolare del controllo al momento della donazione) lo rafforzi per effetto della liberalità (mentre tale ipotesi sfuggiva all’esenzione nella formulazione normativa previgente). Pertanto, si ritiene che i chiarimenti resi dalla Suprema Corte nella sentenza qui in commento mantengano valore anche nell’attuale quadro normativo.
Tornando alla pronuncia n. 6616/2026, la questione originava dalla donazione con cui Tizio, socio al 100% della Tizio Immobiliare srl, nel 2013 aveva donato la nuda proprietà delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale della srl, ai suoi due figli Tizietto e Tizietta, “in parti uguali e indivise”. Nell’atto di donazione, era stato, inoltre, espressamente previsto che: “Il diritto agli utili e il diritto di voto esclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all’usufruttuario, anche successivo”, mentre l’esercizio del diritto di voto “per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari”.
Sulla donazione veniva richiesta l’esenzione dall’imposta di donazione, impegnandosi i donatari a mantenere il controllo per 5 anni. Ma l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il beneficio per mancanza del requisito del controllo.
La vicenda giunge in Cassazione, ove viene confermata la tesi dell’Amministrazione e cassata la sentenza impugnata.
Ricordano, infatti, i giudici di legittimità che il requisito del controllo sociale, ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. deve ritenersi integrato quando il beneficiario dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, “ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria” (Cass. 7429/2021).
Quindi – afferma la Suprema Corte – avendo il legislatore vincolato l’esenzione al raggiungimento del controllo di diritto in capo al donatario, è indispensabile che questi, per effetto del trasferimento ottenga il 50% + 1 dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria: non può, quindi, trattarsi di un potere circoscritto a singole delibere, ma il donatario deve ottenere “il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso”.
Nel ragionamento della Cassazione, il “controllo” ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. non può prescindere dal diritto di voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, in quanto, in sua assenza, “manca una parte essenziale dei poteri riservati dell’assemblea ordinaria”, in quanto “deliberare se destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente”.
Quindi, posto che la delibera di distribuzione degli utili influisce “in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali”, si deve ritenere che i soci che non detengono il potere di voto sulla destinazione degli utili non abbiano il controllo di diritto della società.
Pertanto, se è vero che (come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 271/2025), in linea di principio, l’esenzione può spettare anche ai donatari nudi proprietari delle quote, purché sia loro attribuito, in deroga all’art. 2352 c.c., la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, tuttavia, l’esenzione non può spettare se l’usufruttuario mantiene il diritto di voto sulle delibere di distribuzione degli utili.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941