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Venerdì, 19 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Previdenza complementare automatica per i contratti a termine oltre i 60 giorni

Nuove FAQ del Ministero del Lavoro forniscono chiarimenti anche in merito alla destinazione del TFR

/ Luca MAMONE

Venerdì, 19 giugno 2026

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet lo scorso 17 giugno, il Ministero del Lavoro ha diffuso nuove FAQ relative all’adesione automatica alla previdenza complementare e alla destinazione del TFR.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 1 comma 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione sono iscritti d’ufficio alla previdenza complementare mediante “silenzio-assenso”, con conferimento dell’intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore (c.d. “contribuzione piena”), fermo restando la facoltà per il lavoratore di non versare la contribuzione a suo carico se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.

In ogni caso, entro 60 giorni dall’assunzione (e non più 6 mesi come nel previgente meccanismo di silenzio assenso), il lavoratore può rinunciare all’adesione, optare per un’altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.

Sempre al momento dell’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo un’apposita dichiarazione e applicando il silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Ciò premesso, un primo chiarimento ministeriale di rilievo riguarda i soggetti destinatari dell’adesione automatica, intendendo per tali i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, con una distinzione fra dipendenti di prima assunzione e lavoratori neoassunti ma con una pregressa storia lavorativa come dipendenti privati. In particolare, per “prima assunzione” il Ministero intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare. Restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione di un apposito decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.

Invece, qualora non si tratti di una prima assunzione occorre distinguere tra lavoratori che in fase di assunzione dichiarano di avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata in tutto o in parte dal TFR e coloro che dichiarano di non avere alcuna forma di adesione. Per i primi, scatta l’adesione automatica, salvo adesione esplicita ad un fondo pensione, mentre per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda o nel Fondo Tesoreria INPS. In ogni caso, il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto.

Con un’altra FAQ il Ministero del Lavoro chiarisce poi che l’adesione automatica può operare anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se hanno una durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta. Resta comunque ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

Per quanto riguarda gli adempimenti per le aziende, nelle FAQ in commento viene esaminato l’obbligo datoriale di fornire al lavoratore un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, nonché sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Nel merito, si precisa che tale informativa va resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni. Il datore dovrà in ogni caso conservare traccia della consegna.

Unitamente all’informativa, il datore dovrà consegnare il modulo “TFR2” per la destinazione del TFR (presto aggiornato con un decreto interministeriale in corso di emanazione) della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettuerà i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni utili per effettuare una scelta diversa. In una delle FAQ in commento, si precisa che tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e che l’adesione decorre dalla medesima data.

Così come chiarito in un’altra FAQ, sarà poi il Fondo di destinazione che comunicherà al lavoratore l’avvenuta iscrizione automatica, precisando le linee di investimento e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

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