Cambiano le regole di compilazione del prospetto dichiarativo dei familiari a carico
È stata eliminata l’incertezza collegata all’indicazione degli «ascendenti non conviventi»
Nell’ambito dell’ulteriore aggiornamento delle istruzioni di compilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, avvenuto lo scorso 28 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha modificato in maniera sostanziale le regole di compilazione del prospetto dei “Familiari a carico” contenuto nei suddetti modelli dichiarativi.
L’intervento si è reso necessario al fine di eliminare l’incertezza riscontrabile nelle precedenti istruzioni in relazione all’indicazione degli “ascendenti non conviventi”, a seguito della riforma delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, operata con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e quindi con effetto per la prima volta nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, oggetto della campagna dichiarativa in corso.
L’intervento correttivo dell’Agenzia delle Entrate riguarda solo gli “altri familiari” fiscalmente a carico, cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli.
Al riguardo, per effetto delle modifiche alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR apportate dalla citata L. 207/2024, è stato infatti stabilito che le detrazioni IRPEF spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
In pratica, sono state abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell’art. 433 c.c. ma che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni), vale a dire:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (es. nipoti);
- i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera.
A seguito delle modifiche apportate dalla L. 207/2024, diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente. In precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (cfr. C.M. n. 95/2000 § 3.1.3).
Per tenere conto delle suddette modifiche, è stato quindi adeguato il prospetto dei “Familiari a carico” contenuto nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, stabilendo che gli “altri familiari” fiscalmente a carico (cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli), che venivano indicati unitariamente con la lettera “A”, vengano invece suddivisi tra le nuove lettere “G” e “P”.
Al riguardo, le originarie istruzioni di compilazione delle dichiarazioni prevedevano che:
- con la nuova lettera “G” dovessero essere indicati i “soli ascendenti conviventi” (cioè genitori, nonni o bisnonni), per i quali spetta ancora la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR;
- la nuova lettera “P” riguardasse invece gli “altri familiari”, definiti come coloro “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati, e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti” (es. fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore), per i quali non spetta più la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR.
Sulla base del dato letterale delle suddette istruzioni, pertanto, gli “ascendenti non conviventi” non sarebbero rientrati né nella lettera “G”, che considera espressamente solo gli ascendenti conviventi, né nella lettera “P”, che riguarda gli “altri familiari” diversi dagli ascendenti.
Per risolvere questa incongruenza, nella nuova versione delle istruzioni di compilazione del prospetto:
- per la casella “G” è stata eliminata la parola “conviventi”, con la conseguenza che tale casella va barrata in relazione a tutti gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi o non conviventi;
- sono invece rimaste invariate le istruzioni relative alla casella “P”, che già escludevano dal relativo ambito gli ascendenti.
Tuttavia, poiché le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettano solo con riferimento agli ascendenti conviventi, le istruzioni di compilazione con riferimento alla casella “G” sono state integrate prevedendo che: “Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7”.
Nella colonna 7 occorre infatti indicare la percentuale di detrazione spettante in relazione al familiare fiscalmente a carico (es. “100” se spetta per intero o “50” se spetta per la metà).
In relazione agli ascendenti indicati con la barratura della casella “G”, che ora riguarda anche quelli non conviventi, la compilazione della colonna 7 (percentuale) può quindi avvenire solo se si tratta di ascendenti conviventi, per i quali spetta ancora il diritto alla detrazione d’imposta.
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