Tassata solo in Lussemburgo la pensione da attività professionale del non residente
Secondo l’Agenzia, che è tornata sui criteri di territorialità con tre risposte a interpello, opera l’art. 22 della Convenzione Italia-Lussemburgo
Con tre risposte a interpello di ieri, 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata sui criteri di territorialità dei redditi percepiti in relazione alla cessazione di un’attività professionale, di lavoro dipendente e assimilato nei rapporti transnazionali.
In primo luogo, la risposta n. 112/2026 esamina il caso di una persona esercente professione medica, cittadina italiana e lussemburghese, che aveva esercitato in Italia attività, sia presso il proprio studio privato, sia presso l’ASL, per poi trasferirsi in Lussemburgo dove percepisce la pensione ENPAM (erogata dall’INPS).
Tale reddito è corrisposto a fronte dei contributi previsti per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di quelli versati in relazione a un’attività specialistica ambulatoriale nella sanità pubblica.
I chiarimenti dell’Agenzia vengono forniti nel presupposto della residenza lussemburghese della persona, i cui redditi di pensione sarebbero attratti a tassazione in Italia, in base ai criteri nazionali (art. 23 comma 2 lett. a) del TUIR), perché erogati da un soggetto residente in Italia (l’INPS).
Guardando alle disposizioni convenzionali, però, l’Agenzia osserva che la quota parte della pensione afferente ai contributi previsti per gli iscritti all’Albo e a quelli relativi alla libera professione medica non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 18 e 19 del Trattato Italia-Lussemburgo in quanto non collegata a un “cessato impiego”, ma ad attività professionale di lavoro autonomo; si applica quindi l’art. 22 del Trattato, con conseguente tassazione esclusiva in Lussemburgo, in quanto Stato di residenza.
Diversamente, la quota parte di pensione afferente ai contributi relativi ai redditi derivanti dall’attività ambulatoriale prestata presso l’ASL rientra tra le pensioni pubbliche disciplinate dall’art. 19 della Convenzione, in quanto erogata da un soggetto pubblico in corrispettivo dei servizi resi allo stesso. Più nello specifico, dato che la persona beneficiaria della pensione pubblica possiede la doppia cittadinanza, opera l’art. 19 paragrafo 1 lett. a), il quale dispone la tassazione esclusiva di tale reddito nello Stato della fonte (l’Italia, nel caso di specie).
Con la risposta n. 113/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce invece i criteri di territorialità nella situazione inversa in cui un residente in Italia percepisce una pensione da un ente pensionistico francese (la Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières, c.d. CNIEG) derivante dal proprio cessato impiego presso la EDF (Electricité de France). In questo caso, la pensione si qualifica come erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale (in quanto, evidenzia l’Agenzia, riportata nell’elenco allegato all’Accordo amichevole tra i due Stati del 20 dicembre 2000).
Conseguentemente trova applicazione il criterio di imposizione concorrente, in Italia e in Francia, stabilito dall’art. 18 paragrafo 2 della Convenzione.
Da ultimo, la risposta n. 114/2026 ha ad oggetto il trattamento fiscale dell’assegno vitalizio erogato a un residente in Tunisia a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale in Italia.
Sotto il profilo della disciplina nazionale, l’Agenzia evidenzia che gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all’art. 50 comma 1 lett. g) del TUIR, in quanto redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, non sono annoverati tra quelli che l’art. 23 del TUIR considera prodotti in Italia per i non residenti.
Allo scopo, viene richiamata la risoluzione n. 262 del 26 ottobre 2009, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che gli assegni vitalizi collegati a una carica elettiva non si configurano, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici, bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica (in tal senso, cfr. Corte Cost. n. 289 del 13 luglio 1994).
Pertanto, in considerazione del fatto che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cassazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 50 comma 1 lett. g) del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e non devono essere assoggettati a imposizione in Italia, indipendentemente da quanto stabilito dalle disposizioni convenzionali.
Non deve quindi essere assoggettato a imposizione in Italia l’assegno vitalizio percepito dall’ex consigliere regionale divenuto residente in Tunisia.
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