Aumento di capitale valido anche senza l’immediato versamento del 25%
Il negozio di sottoscrizione dell’aumento ha natura consensuale e non reale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23365/2026, ha ribadito alcuni importanti principi in relazione all’aumento di capitale nella srl e ai presupposti per la sua validità, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un notaio, incolpato:
- di aver redatto la delibera di aumento di capitale di una srl – da liberarsi in denaro – senza tuttavia fare menzione dell’avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto; e
- di aver proceduto all’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese senza l’attestazione degli amministratori circa l’avvenuto versamento delle somme dovute dai sottoscrittori dell’aumento.
I giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di secondo grado che negava la responsabilità disciplinare del notaio, ritenendo la delibera valida ed efficace ed escludendo il dovere del professionista di rifiutare l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto, che, peraltro, dava implicitamente conto del mancato e contestuale versamento del 25% del capitale sottoscritto, precisando che le somme sarebbero state corrisposte dai soci a semplice richiesta degli amministratori.
A sostegno di tale conclusione, la Cassazione richiama un proprio precedente orientamento formatosi con riguardo alla disciplina vigente prima della riforma del diritto societario del 2003.
Si conferma, in particolare, che il negozio di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una società ha natura consensuale (e non reale), e si perfeziona con il concorso della volontà della società, che si manifesta attraverso la delibera assembleare, e dei soci, che la esprimono sottoscrivendo l’aumento stesso.
Il versamento delle relative somme, per contro, costituisce l’oggetto dell’obbligazione che da tale contratto deriva, il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori (cfr. Cass. n. 611/1996).
Ciò vale anche nell’ipotesi di aumento di capitale della srl, in cui l’obbligo di versamento, per il socio, non discende direttamente dalla delibera, ma dalla successiva sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, che costituisce la sua distinta manifestazione di volontà, a prescindere dal fatto che abbia votato a favore della delibera di aumento.
Tale orientamento, precisa ancora la Cassazione, resta valido anche con riguardo alla disciplina successiva alla riforma del diritto societario intervenuta ad opera del DLgs. 5/2003.
L’effetto dell’art. 2481-bis comma 4 c.c., quindi, è quello di obbligare il sottoscrittore al versamento, rendendo quest’ultimo immediatamente esigibile da parte degli amministratori, sui quali grava la responsabilità di richiederlo.
Con la sentenza in considerazione, la Suprema Corte stabilisce altresì che il mancato e contestuale versamento del 25% del capitale sociale in sede di aumento non impedisce l’iscrizione della relativa delibera nel Registro delle imprese. L’art. 2481-bis ultimo comma c.c. – a tenore del quale, nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione, occorre depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito – infatti, impone agli amministratori di dar conto dell’importo dell’aumento di capitale sottoscritto, non dell’effettivo versamento della percentuale dell’aumento che grava sui sottoscrittori (salva l’ipotesi della società a socio unico); e ciò, in coerenza con la natura consensuale dell’operazione e con la necessità di rendere noto, tramite l’iscrizione, l’ammontare del capitale sociale a seguito dell’aumento.
Né si può sostenere, secondo la Cassazione, che l’effettivo e contestuale versamento sia indispensabile per soddisfare l’interesse dei terzi alla serietà della sottoscrizione o per dotare la società nei mezzi necessari alla sua operatività.
Da un lato, infatti, la legge consente che la serietà dell’impegno assunto dal sottoscrittore sia confermata tramite la stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia del credito della società, in luogo del pagamento (ex art. 2464 c.c., richiamato dall’art. 2481-bis comma 4 c.c.) e, dall’altro lato, il debito da conferimento può anche essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore, senza che, in concreto, affluisca liquidità nelle casse sociali (cfr. Cass. n. 3946/2018).
In considerazione di ciò, è stata esclusa la responsabilità del notaio, atteso che la delibera dal medesimo redatta non conteneva alcuna omissione, in quanto si era dato atto che il versamento sarebbe avvenuto a semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l’importo non fosse già stato versato e che fosse immediatamente esigibile, come stabilito dall’art. 2481-bis c.c.
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