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Per il sequestro diretto basta la capienza del conto al momento del vincolo

Un’interpretazione della Cassazione consente di adeguare i principi della sentenza n. 13783/2025 all’ambito dei reati tributari dichiarativi

/ Stefano COMELLINI

Sabato, 18 luglio 2026

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Con la sentenza n. 27072, depositata ieri, la Cassazione ritorna, nell’ambito di una sempre più articolata elaborazione giurisprudenziale in materia, sulla natura della confisca diretta, questa volta con riferimento al profitto del reato tributario di cui all’art. 5 del DLgs. n. 74/2000 (“Omessa dichiarazione”).

L’ordinanza del Tribunale all’esame dei giudici di legittimità si fondava sulla considerazione che, ai fini del sequestro in forma diretta, è sufficiente dimostrare la capienza del conto corrente del contribuente al momento dell’esecuzione del vincolo cautelare. A fronte di tale risultanza è la difesa a dover provare che la provvista bancaria era insufficiente al tempo di commissione del reato tributario. In difetto di tale prova, secondo il giudice cautelare, vi sarebbe un risparmio di spesa “relativo”, posto che le risorse residuate sul conto alla scadenza dell’omesso pagamento tributario, sono confuse, per la fungibilità del denaro, con le poste attive sopravvenute.

Si tratta di argomentazioni che, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha condiviso, fornendo spunti interpretativi di particolare interesse.

In materia di confisca, punto di partenza è la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite – in particolare, le sentenze n. 10561/2014 e n. 31617/2015 – per cui il profitto nei reati tributari dichiarativi deriva dall’inadempimento dell’obbligazione tributaria ed è costituito dal risparmio di spesa procurato al soggetto tenuto al pagamento dell’imposta.

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato come il profitto possa concretizzarsi in un risparmio di spesa “relativo”, dato dalla mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale del contribuente, ovvero “assoluto”, qualora derivante dal mancato aumento del passivo del medesimo. Dalla distinzione deriva la natura della confisca applicabile, diretta o per equivalente.

Nel caso di specie, il giudice dell’appello cautelare aveva ritenuto che si fosse in presenza di un risparmio di spesa “relativo”, traendo la prova della sufficiente disponibilità, alla data di consumazione del reato, sui conti vincolati, dalla giacenza, sui medesimi rapporti bancari, dei fondi sequestrati e dalla mancata allegazione da parte della difesa dell’inesistenza delle risorse al momento di consumazione dei reati tributari contestati.

Diverso è il caso – secondo la più recente giurisprudenza seguita ai principi della sentenza n. 13783/2025, qui adeguati dalla Cassazione alla peculiarità del vincolo di cui all’art. 12-bis del DLgs n. 74/2000 – in cui il risparmio di spesa sia “assoluto”, non potendosi procedere, in tale eventualità, alla confisca in via diretta, ma solo per equivalente, del profitto del reato tributario a causa dell’assenza in rerum natura del bene al momento della consumazione del reato (Cass. n. 30534/2025).

Ad avviso dei giudici di legittimità, la giacenza del denaro, bene fungibile, al momento del sequestro o della confisca, sul conto corrente del contribuente – quale risorsa che avrebbe dovuto essere utilizzata per il pagamento dell’imposta evasa – instaura un rapporto di derivazione con il reato tributario, consentendo l’ablazione o il vincolo ad esso prodromico, mediante la confisca diretta, nel rispetto dei principi della sentenza n. 13783/2025.

Si ricorda che, infatti, con tale pronuncia la Suprema Corte ha ampliato la nozione di confisca diretta, indirizzandola non solo nei confronti della res direttamente derivata dal reato ma anche a quanto sia di provenienza “indiretta”, ma ricollegabile senza soluzione di continuità ad esso. Così, anche se quel bene è diverso da quello direttamente derivante dal reato, ad essere appreso – quindi, con confisca diretta – è comunque il vantaggio patrimoniale derivante dal reato.

In effetti, prosegue la Cassazione, non si vede perché non consentire che le somme che avrebbero dovuto essere utilizzate per il pagamento dell’imposta evasa, qualora rimangano giacenti sul conto del contribuente sino all’apprensione giudiziale, seppure confuse con altre poste attive non derivanti da reato, possano essere oggetto di confisca diretta.

In questi casi, infatti, in conseguenza dell’omesso pagamento tributario, sulle somme nella disponibilità del contribuente diviene individuabile una porzione, corrispondente all’imposta evasa, direttamente collegabile con l’attività illecita, che, pur non essendo fisicamente identificabile, per effetto della confusione, coeva o sopravvenuta con altri attivi, rimane di diretta derivazione dal mancato esborso; così che, se rinvenuta, la misura ablativa che la colpisce – o il vincolo cautelare ad esso prodromico – inciderebbe comunque sul vantaggio direttamente derivato dal reato così da qualificare la confisca come diretta. Per i giudici di legittimità questa interpretazione consente di adeguare i principi della sentenza n. 13783/2025 – fondati sul rapporto di derivazione del denaro oggetto del vincolo con il delitto di cui costituirebbe prezzo o profitto – all’ambito dei reati tributari dichiarativi.

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