La Consulta torna sulle indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese
La questione è manifestamente inammissibile perché la pronuncia n. 118/2025 aveva già bocciato il tetto delle sei mensilità
Con l’ordinanza n. 131 depositata ieri, 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi e, in particolare, sull’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2015, relativo al regime indennitario applicabile nell’ambito delle imprese di piccole dimensioni. La questione di legittimità costituzionale è stata, tuttavia, dichiarata manifestamente inammissibile, essendo sopravvenuta, nelle more del giudizio, la sentenza n. 118/2025, con cui la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità” (si veda “Incostituzionale la disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese” del 22 luglio 2025).
La controversia trae origine da un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Padova, avente ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, con conseguente esternalizzazione dell’attività di vendita. La lavoratrice sosteneva che, in ragione delle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, il rapporto di lavoro dovesse essere imputato congiuntamente a tre società appartenenti al medesimo gruppo, così da escludere l’applicazione della disciplina indennitaria prevista per le imprese sotto soglia; le società convenute contestavano tale ricostruzione.
Il Tribunale di Padova, ritenendo che, in difetto del riconoscimento di un unico centro di imputazione del rapporto, avrebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio previsto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2015, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost. Investita della questione, la Corte Costituzionale ha tuttavia rilevato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta la menzionata sentenza n. 118/2025, con la quale era già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata. Ne è conseguita la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, in quanto priva di oggetto.
Giova ricordare, con l’occasione, che già con la sentenza n. 183/2022, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2015, la Consulta aveva accertato un vulnus ai principi costituzionali, derivante dalla previsione di un’indennità contenuta entro una forbice compresa tra tre e sei mensilità, ritenuta inidonea a consentire un’effettiva personalizzazione del risarcimento in relazione alle peculiarità del caso concreto. In quella sede, tuttavia, la Corte aveva dichiarato la questione inammissibile, ritenendo che l’individuazione di una soluzione appropriata spettasse al legislatore, precisando al contempo che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa l’avrebbe indotta a intervenire direttamente.
Tale intervento è poi effettivamente avvenuto con la menzionata sentenza n. 118/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9 comma 1 del DLgs. 23/2015, nella parte in cui fissava il tetto massimo delle sei mensilità. In tale occasione, la Consulta ha precisato che il contrasto con i parametri costituzionali non va individuato nel meccanismo del dimezzamento delle indennità risarcitorie per le piccole imprese, bensì nell’imposizione di un tetto massimo insuperabile, suscettibile di comprimere eccessivamente il risarcimento anche nelle ipotesi di licenziamenti affetti dalle forme più gravi di illegittimità, “dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la «necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore »”.
Infine, va sottolineato che attualmente pende un’ulteriore questione di legittimità costituzionale in materia di licenziamenti illegittimi. Si tratta della questione sollevata dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 12 febbraio 2026, avente a oggetto l’art. 8 della L. 604/66, nella parte in cui prevede “un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” e non “un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Poiché la discussione in camera di consiglio si è svolta lo scorso 6 luglio, è attesa a breve la decisione della Corte, che potrebbe nuovamente incidere sul sistema delle tutele contro il licenziamento illegittimo.
Sullo stesso argomento si segnala il percorso formativo “Licenziamenti individuali: profili giuridici, strumenti di gestione ed errori da evitare” (22 e 28 luglio).
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