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LAVORO & PREVIDENZA

Niente cassa integrazione per le imprese con partita IVA cessata d’ufficio

Il Ministero del Lavoro chiarisce l’impatto del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sugli ammortizzatori sociali

/ Mario PAGANO

Martedì, 22 settembre 2026

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Il provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate blocca l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello del 16 settembre 2026, pubblicato in riscontro ad uno specifico quesito formulato da una sigla sindacale, al fine di chiarire gli effetti, sotto il profilo lavoristico, del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA adottato dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72.

In linea generale, la citata norma prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA inneschi una serie di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

In tale fase, l’Agenzia delle Entrate può verificare che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, emanare provvedimento di cessazione della partiva IVA, provvedendo all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Il citato comma 15-bis.1 aumenta il livello di allerta prevedendo, infatti, che l’Agenzia effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all’esito delle quali il contribuente può essere invitato a esibire ulteriore documentazione utile a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, così come definita dall’art. 4 del medesimo DPR 633/72 ovvero professionale, come previsto dal successivo art. 5.

Nel contempo il contribuente è chiamato a dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In questo caso, oggetto proprio dell’interpello in commento, la mancata comparizione del contribuente ovvero l’esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, determina l’adozione del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Ci si è chiesti, a questo punto, se un tale provvedimento, che impatta evidentemente sulla piena operatività del datore di lavoro, possa aprire la strada ad una domanda di integrazione salariale, finalizzata a tutelare il personale dipendente in forza.

Il Ministero del Lavoro non può che evidenziare, innanzitutto, come la cessazione d’ufficio della partita IVA, disposta ai sensi del citato comma 15-bis.1, non possa essere considerato un “evento non imputabile al datore di lavoro”. Una condizione, quest’ultima, che costituisce normativamente un presupposto imprescindibile per accedere agli strumenti di tutela del reddito, siano essi cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS) nonché i Fondi di solidarietà.

Diversamente, ricorda il Ministero, l’evento che fornisce titolo all’ammortizzatore sociale deve essere determinato da cause esterne, transitorie, impreviste e del tutto indipendenti dalla volontà o dalla condotta (anche colposa) dell’imprenditore. Inoltre, il presupposto indispensabile per l’accesso alle tutele della cassa integrazione è che l’attività d’impresa sia effettiva anche se momentaneamente sospesa o ridotta.

Tali elementi risultano del tutto carenti nell’ipotesi di cessazione d’ufficio della partita IVA, atteso che un provvedimento che accerta l’anomalia o la fittizietà fiscale dell’attività (o l’omessa risposta ai controlli) non può che configurare una condotta e un rischio d’impresa pienamente imputabili alla gestione datoriale.

La circostanza, poi, che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possa essere oggetto di contenzioso e, quindi, ancora sub iudice, non va a modificare in alcun modo il quadro appena delineato.
Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate produce immediatamente i suoi effetti bloccando inevitabilmente tutte le eventuali verifiche che l’INPS effettua in sede di istruttoria della domanda di ammortizzatore sociale. Nei sistemi dell’Istituto previdenziale, infatti, verrebbe evidenziato un blocco oggettivo all’attività aziendale non assimilabile a una crisi temporanea.

Non va poi dimenticato che tra i requisiti essenziali per il buon esito dell’istruttoria, finalizzata alla concessione dell’ammortizzatore sociale, vi è anche la prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. Una condizione, evidentemente, minata dall’esito incerto di un contenzioso.

L’unica possibilità, evidenzia in conclusione il Ministero, è data dalla sospensiva degli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA, adottata direttamente dal giudice, in quanto, per l’effetto di tale atto dell’autorità giudiziaria, la partita IVA verrebbe provvisoriamente riattivata e si potrebbe riprendere l’attività produttiva. Solo a quel punto sarebbe possibile, sussistendone i requisiti previsti per le singole causali, richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali.

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