Benefici conservati con la regolarizzazione tempestiva delle violazioni sul lavoro
L’INAIL ha pubblicato una nuova istruzione operativa sul modello OT23 fornendo chiarimenti in materia di salute e sicurezza
Con l’istruzione operativa del 18 settembre 2026, che è stata pubblicata ieri, l’INAIL è ritornata sul modello OT23, fornendo chiarimenti in ordine ai controlli sull’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e aggiornando le FAQ.
Si ricorda che l’Istituto assicuratore aveva dettato le prime indicazioni operative sul modello OT23 relativo all’anno 2027 con l’istruzione operativa del 24 luglio 2026 (si veda “Disponibile il modello OT23 per l’anno 2027”, del 29 luglio 2026).
In merito, l’INAIL, con la nota in commento ha sottolineato che già a partire dall’anno 2025, nella guida al modello OT23, è stata eliminata l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Tale indicazione risulta superata per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 29 comma 1 del DL 19/2024. Tale disposizione prevede che il datore di lavoro conservi il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
Come accennato, l’INAIL fornisce anche una serie di FAQ in relazione ad alcune tipologie di intervento, tra cui: A-3.1; A-3.4; A-3.7; A-4.1; A-5.1; C-4.1; C-5.1; C-5.2; C-5.4; D-1; D-2; D-3; E-1; E-3; E-4; E-10; F-1; F-2; F-9.
A titolo di esempio, con riferimento all’intervento A-3.1, si è chiesto se telecamere posteriori dei mezzi di trasporto (rilevatori della presenza di persone) possano rientrare tra i dispositivi contemplati dall’intervento. In merito, l’INAIL ha affermato che il punto qualificante dell’intervento è l’automaticità del rilevamento che dovrebbe attivare un allarme di presenza di persone o dare impulso a un’azione (ad esempio l’attivazione dell’impianto frenante).
Ciò esclude l’installazione tout court di telecamere, a meno che queste ultime non siano asservite ad automatismi che attivino segnali di allarme o diano luogo a una azione preventiva (come il rallentamento, lo spegnimento e la frenatura, ecc.). Inoltre, spiega ancora l’Istituto assicuratore, per la realizzazione dell’intervento non è previsto l’obbligo di installare tali dispositivi su tutte le macchine.
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