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Sentenza di scioglimento della comunione tra gli ex coniugi esente da registro

L’agevolazione tributaria si estende anche ai provvedimenti dipendenti dalla lite divorzile

/ Carmela NOVELLA

Venerdì, 6 febbraio 2026

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Con l’ordinanza n. 2433 pubblicata ieri, 5 febbraio 2026, la Cassazione si è espressa a favore dell’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro (oltre che dall’imposta di bollo o da ogni altra tassa) di cui all’art. 19 della L. 74/1987 alla sentenza di scioglimento della comunione ordinaria tra gli ex coniugi pronunciata, dopo la definizione del procedimento di divorzio, a conclusione di un giudizio autonomamente instaurato.

Nel caso di specie, l’operatività dell’agevolazione in discorso era stata:
- dapprima, negata dal giudice di primo grado dinanzi al quale la contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione delle sanzioni notificato dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la sentenza di scioglimento della comunione non potesse trovare ragione nella necessità di comporre l’assetto economico tra gli ex coniugi;
- e successivamente riconosciuta dalla Commissione tributaria regionale in forza dell’affermata sussistenza di un rapporto di consequenzialità tra il precedente procedimento di divorzio contenzioso e la sentenza emessa all’esito della causa di divisione ordinaria (quest’ultima da considerarsi rientrante nella negoziazione globale tra coniugi per la composizione della lite).

La Suprema Corte, adita dalla soccombente Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso, cogliendo l’occasione per richiamare i numerosi interventi giurisprudenziali che nel corso dell’ultimo ventennio hanno contribuito a definire l’ambito di applicazione dell’esenzione ex art. 19 della L. 74/1987.

L’excursus di seguito riassunto non può che prendere le mosse dalla sentenza n. 154/1999, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della L. 74/1987 “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.
La norma censurata, infatti, riferiva testualmente l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai soli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (ossia, al procedimento di divorzio), nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 898/1970. Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per segnalare che l’art. 195 del DLgs. 123/2025, destinato a prendere il posto dell’art. 19 della L. 74/1987 con effetto dal 1° gennaio 2027, reca, invece, l’espressa menzione del “procedimento di separazione personale dei coniugi”.

Sulla scia della decisione della Corte Costituzionale, le più risalenti pronunce della Cassazione hanno riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 “a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge” (tra le tante, Cass nn. 16171/2003 e 7493/2002) o anche in favore dei figli (cfr. Cass. n. 860/2014). Questo primo indirizzo, però, negava l’operatività dell’agevolazione rispetto agli atti e agli accordi solo “occasionalmente” generati dalla separazione.

La limitazione sopra descritta è stata superata da un più recente orientamento (Cass. nn. 3110/2016 e 2111/2016), secondo cui tutti gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli possono godere dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. 74/1987. A supporto di questa tesi, si argomenta che, nell’attuale contesto normativo, il quale attribuisce rilevanza centrale alla volontà dei coniugi nella definizione della crisi coniugale, non ha alcun senso distinguere tra atti essenziali per l’accordo di separazione e atti solo “occasionalmente” legati all’accordo.

La ricognizione tracciata dall’ordinanza in commento si conclude con il richiamo a un più pertinente precedente giurisprudenziale – ritenuto dalla Corte meritevole di continuità e condivisione – ove si afferma che l’agevolazione ex art. 19 della L. 74/1987 spetta anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che la ratio dell’agevolazione tributaria “risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva” (cfr. Cass. n. 3074/2021).

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