Casse con soglia per gli investimenti qualificati «rigida» per ottenere l’esenzione
La risposta del MEF all’interrogazione parlamentare n. 5-04970 in Commissione Finanze alla Camera ha affrontato la questione relativa al regime di esenzione dalle imposte sui redditi prevista dall’art. 1 commi da 88 a 96 della L. 232/2016 per i redditi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti qualificati effettuati dalle casse previdenziali e dai fondi pensione.
A seguito dell’introduzione dell’art. 18 del DL 95/2025, tali redditi sono esenti a condizione che gli investimenti in quote o azioni di Fondi di Venture Capital siano almeno pari:
- per l’anno 2025, al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente;
- per l’anno 2026, al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente;
- a decorrere dall’anno 2027, al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
Con riferimento al dies a quo della effettiva realizzazione degli investimenti, si afferma che non sembra condivisibile attribuire rilevanza alla data delle delibere adottate dai consigli di amministrazione delle casse di previdenza e dei fondi pensione. Peraltro, la medesima data potrebbe essere distante anche di molto rispetto all’effettivo perfezionamento dell’investimento da parte dei medesimi soggetti. Sul punto, si osserva che l’evento della sottoscrizione, invece, costituisce quantomeno un presupposto del commitment.
Si conferma anche che il beneficio agevolativo viene riconosciuto per gli investimenti che soddisfano tutte le condizioni poste dalla normativa di riferimento.
Infine, si esclude che l’esenzione in argomento possa riconoscersi anche nell’ipotesi di mancato raggiungimento della soglia di investimenti qualificati prevista per il 2025 nonostante la “ridotta tempistica di adeguamento” menzionata in sede di interrogazione.
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