Pensioni di sicurezza sociale erogate da San Marino con conflitto di qualificazione
L’Italia ha inviato una proposta di modifica del trattamento convenzionale
L’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera n. 5-04972 del 3 febbraio 2026 ha affrontato il conflitto di qualificazione convenzionale riguardante le pensioni in regime di sicurezza sociale erogate dalla Repubblica di San Marino agli ex lavoratori frontalieri, proponendo una modifica, mediante Protocollo, del Trattato contro le doppie imposizioni siglato tra Italia e San Marino.
Vale la pena riepilogare i termini della questione.
L’art. 18 paragrafo 1 della Convenzione Italia-San Marino stabilisce il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle pensioni e delle altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego privato. A tale regola fa eccezione il paragrafo 3 il quale dispone, invece, la tassazione esclusiva nello Stato che eroga le pensioni e gli altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della “legislazione di sicurezza sociale”.
In sede di interrogazione parlamentare viene, in primo luogo, rilevata una difformità interpretativa, tra gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla nozione di pensioni di “sicurezza sociale”, cui si aggiunge la problematica concernente il trattamento fiscale dei pensionati ex frontalieri a San Marino residenti in Italia, la quale ha origine da alcune circolari interpretative emanate da San Marino in merito all’applicazione dell’art. 18 della Convenzione sopra richiamato.
In particolare, in base alla linea interpretativa proposta da San Marino con riferimento alle pensioni erogate a fronte di contributi obbligatori per legge (circ. 7 febbraio 2014 n. 14227):
- le pensioni erogate dall’INPS a residenti sammarinesi sono tassate solo a San Marino, in quanto Stato di residenza (art. 18 par. 1);
- allo stesso modo, le pensioni erogate dall’Istituto per la sicurezza sociale sammarinese-ISS (equivalente all’INPS italiana) a residenti in Italia sono tassate esclusivamente a San Marino, in quanto Stato della fonte (art. 18 par. 3).
Si determina quindi un’asimmetria impositiva tale per cui le pensioni erogate a fronte di contributi obbligatori per legge sarebbero, in ogni caso, imponibili esclusivamente a San Marino e mai in Italia.
Tale interpretazione diverge però da quella proposta in merito alla nozione di “sicurezza sociale” dall’Agenzia delle Entrate (circ. 21 luglio 2003 n. 41, § 2), in base alla quale “per somme pagate nell’ambito di un sistema di sicurezza sociale, conformemente all’attuale Commentario all’art. 18 del Modello OCSE, si intendono le prestazioni garantite dallo Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela”.
Si ricorda che la giurisprudenza italiana ha talvolta interpretato il termine in maniera ampia, facendovi ricadere anche le “ordinarie” pensioni di anzianità e di vecchiaia (cfr. Cass. nn. 1550/2012 e 23001/2010); diversamente, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 115/2023 ha escluso le pensioni di vecchiaia dalle pensioni erogate in base alla legislazione sulla sicurezza sociale in quanto tale termine si riferisce a quelle somme che sono erogate da uno Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà e, quindi, non sono pagate a fronte del versamento di contributi.
In tale contesto, mediante specifico accordo, l’Italia ha espressamente regolamentato l’interpretazione della nozione in esame nei rapporti con la Francia (Accordo amichevole tra i due Stati del 20 dicembre 2000).
Negli altri casi, occorre rifarsi ai principi espressi dall’Amministrazione finanziaria, per cui rientrano tra le pensioni in regime di sicurezza sociale le pensioni sociali erogate a soggetti privi di copertura previdenziale che versano in difficoltà economiche, le pensioni d’invalidità e le integrazioni al minimo, erogate dagli enti sammarinesi.
Stando alla medesima impostazione, le pensioni corrisposte agli ex lavoratori del settore privato sammarinese attualmente residenti in Italia, a fronte del versamento di contributi, rientrano invece tra i trattamenti di previdenza sociale e sono, quindi, ricondotte, nell’ambito del paragrafo 1 dell’art. 18 della Convenzione, con conseguente assoggettamento a imposizione esclusiva in Italia, in quanto Stato di residenza dei percettori.
In ragione dell’illustrato conflitto di qualificazione, da parte italiana, è stata proposta una modifica, tramite Protocollo emendativo dell’art. 18 della Convenzione, al fine di prevedere una tassazione concorrente in merito alle pensioni erogate dall’ISS a soggetti residenti in Italia.
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