Possibile la decadenza dalla rottamazione se non si paga una rata
Il pagamento di una rata scaduta viene imputato a quella omessa più arretrata
Un aspetto delicato della rottamazione-quinquies (ex art. 1 commi 82 e seguenti della L. 199/2025) riguarda la decadenza in caso di omesso o tardivo versamento delle rate.
Il legislatore ha sancito che il pagamento possa avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, distribuite nel periodo 2026-2035.
Il comma 95 dell’art. 1 della L. 199/2025 stabilisce che la rottamazione non produce effetti in caso di omesso o insufficiente pagamento della totalità delle somme, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata.
Fermo quanto esposto, non è prevista alcuna tolleranza per i pagamenti tardivi, al contrario di quanto contemplato dalla precedente rottamazione di cui alla L. 197/2022.
Una prima criticità emerge constatando che non è stata introdotta una previsione di egual tenore in caso di mancato versamento della prima rata.
Non è dunque chiaro cosa accada alla rottamazione se il debitore omette o ritarda il versamento della prima rata.
Sul punto le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 20 gennaio 2026 hanno affermato che “Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata”.
Di conseguenza il mancato pagamento della sola prima rata in scadenza al 31 luglio 2026 non dovrebbe causare alcuna decadenza.
La soluzione adottata non è coerente con la lettera della norma, che porterebbe invece a ritenere che il mancato/insufficiente pagamento di una o due rate non porti alla decadenza.
Il problema sorge nel momento in cui viene a operare l’art. 31 comma 3 del DPR 602/73, a mente del quale la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta. La conferma dell’operatività di questa regola è stata data con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione 20 gennaio 2026.
Di conseguenza, vista l’imputazione alla rata precedente, giunti all’ultima rata, si giungerà al paradosso che, risultando pagata la penultima rata e non l’ultima, si verificherà la decadenza dalla rottamazione anche per il mancato pagamento di una sola rata.
Questa impostazione è confermata anche in una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nel corso della Videoconferenza che si è tenuta ieri, 5 febbraio 2026.
Dopo aver ribadito che l’omesso o ritardato versamento della prima rata non determina, di per sé, l’inefficacia della definizione stessa, “si incorrerà nell’inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta”.
Le conseguenze derivanti dalla decadenza sono molto rilevanti.
Innanzitutto essa opera ipso iure, senza che sia necessario alcun atto o provvedimento formale.
Vengono poi nuovamente in rilievo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, tanto l’adozione di misure cautelari (quali fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria), quanto l’esercizio delle azioni esecutive (ivi inclusi i pignoramenti), nonché la prosecuzione di quelle già avviate.
Riprende inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi al recupero dei carichi iscritti a ruolo, precedentemente sospesi.
L’intero importo residuo del debito, al netto delle somme già corrisposte, torna integralmente esigibile.
Nel corso della Videoconferenza di ieri è stato chiarito come anche in questa definizione, come nelle precedenti, entro la scadenza del termine finale di presentazione della dichiarazione di adesione (30 aprile 2026), sarà possibile revocare, oltre che integrare, la medesima dichiarazione.
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