L’ANAC raccomanda di evitare di nominare come RPCT il Vicepresidente di un Ordine professionale
Ai Consigli e Ordini professionali l’ANAC raccomanda di evitare che il Vicepresidente di un Ordine possa essere nominato Responsabile della prevenzione e corruzione (RPCT). È la conclusione a cui è giunta l’Autorità con Parere anticorruzione, approvato dal Consiglio di ANAC del 28 gennaio 2026, rispondendo a un Ordine professionale della Puglia.
L’ANAC spiega che la ratio risiede nel possibile conflitto di interesse tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di controllo e vigilanza proprie del Responsabile anticorruzione, il quale nel caso oggetto di esame sarebbe, già per il solo fatto di appartenere all’organo di indirizzo, apparentemente privo del requisito dell’autonomia valutativa, necessario per segnalare eventuali criticità e comportamenti non conformi alla normativa anticorruzione dell’organo di cui fa parte. Il Vicepresidente, inoltre, potrebbe essere chiamato, in caso di assenza e impedimento, ad assumere temporaneamente tutte le funzioni del Presidente di rappresentanza e gestione attiva dell’ente, aumentando ulteriormente il rischio di compromissione dell’indipendenza del Responsabile RPCT.
Secondo l’Autorità anticorruzione, sarebbe preferibile conferire l’incarico di RPCT a un soggetto diverso poiché il ruolo di Vicepresidente di un Ordine può comportare l’esercizio di poteri gestionali.
L’Autorità ha fornito indicazioni ulteriori per la nomina del RPCT in realtà di piccole dimensioni o comunque sprovviste di posizioni dirigenziali compatibili, consentendo che la scelta del RPCT, opportunamente motivata, possa ricadere anche su un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, purché in possesso di adeguate competenze.
Se l’amministrazione non dispone delle risorse necessarie per assicurare un’adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l’imparzialità dei controlli, quali, ad esempio, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all’organo d’indirizzo supportata da elementi oggettivi, l’astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto.
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