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Venerdì, 6 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Rimborsi delle spese comuni di studio irrilevanti anche se erogati da imprese

La norma non detta alcuna condizione sulla qualifica del soggetto destinatario del riaddebito

/ Luca FORNERO

Venerdì, 6 febbraio 2026

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Nel corso della Videoconferenza di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito anche alcuni chiarimenti in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
In particolare, oggetto di esame è stato il regime del riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Nell’ambito dell’attività professionale, può infatti accadere che diversi professionisti, i quali esercitano la propria attività di lavoro autonomo in modo indipendente, condividono lo stesso studio e ripartiscono tra loro le spese per l’uso comune dei locali (es., locazione, pulizie, utenze, segreteria). In tale fattispecie, solitamente le spese sono sostenute da un unico professionista il quale le riaddebita, pro quota, agli altri professionisti che utilizzano l’immobile.

Sui profili fiscali del riaddebito delle suddette spese si era espressa in passato l’Agenzia delle Entrate nelle circ. nn. 38/2010 (§ 3.4) e 58/2001 (§ 2.3), secondo le quali:
- il costo sostenuto può essere dedotto solo parzialmente, per la parte riferibile all’attività svolta dal professionista e non anche per la parte riaddebitata o da riaddebitare ad altri;
- le somme ricevute dagli altri professionisti a seguito del riaddebito non costituiscono reddito di lavoro autonomo e, quindi, non rilevano quali componenti positivi di reddito.

Con il DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, i chiarimenti forniti dalla prassi sono stati codificati nel TUIR (cfr. la relazione illustrativa al DLgs. 192/2024). In particolare, il nuovo art. 54 comma 2 lett. c) del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi”.
Coerentemente, l’art. 54-ter comma 1 del TUIR prevede che le spese riaddebitate di cui all’art. 54 comma 2 lett. c) del TUIR non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. È stato quindi introdotto un criterio di deducibilità (e corrispondente indeducibilità) di tipo analitico, correlato all’effettivo utilizzo dell’immobile da parte del professionista.

Le spese che ricadono nel perimetro applicativo della nuova disciplina sono quelle “riaddebitate” ad altri soggetti che siano state sostenute:
- per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività (è il caso in cui l’immobile utilizzato come studio da più professionisti sia preso in locazione da uno solo di essi, il quale provvede poi a riaddebitare pro quota il canone pagato agli altri professionisti che lo utilizzano);
- per i servizi a essi connessi (es. utenze, pulizie, segreteria, spese condominiali).

La disciplina in esame si applica in caso di riaddebito delle spese, da parte dell’esercente un’arte o professione “ad altri soggetti”, non dettando alcuna condizione sulla qualifica del soggetto destinatario del riaddebito.

Generalmente, i soggetti che condividono un ufficio svolgono attività “affini” (es. avvocati e commercialisti), sicché, nella maggioranza dei casi, le spese sono riaddebitate ad altri lavoratori autonomi. Potrebbe però accadere che gli “altri soggetti” esercitino attività d’impresa oppure agiscano al di fuori di essa e dell’esercizio di arti e professioni.

Nel corso della Videoconferenza di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in aderenza al dato letterale della norma, il riaddebito può essere effettuato nei confronti tanto di un esercente arte e professione, quanto di un esercente attività di impresa, sia che l’esercizio dell’attività avvenga in forma individuale sia collettiva.
Pertanto, anche le somme percepite a titolo di riaddebito delle spese comuni di studio erogate da un’impresa (quale una una STP) che occupa parte dell’immobile assunto in locazione dal professionista sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista riaddebitante.

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