Il professionista non deve riaddebitare le spese di studio ai suoi collaboratori
La Cassazione ha chiarito che i costi dello studio sono interamente deducibili dal titolare
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione fa chiarezza su una fattispecie tipica nel mondo delle professioni che riguarda il caso del professionista (o dello studio associato) che mette a disposizione spazi e servizi dello studio per i propri collaboratori, anch’essi professionisti.
Nel caso esaminato dall’ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4663, l’Ufficio aveva contestato in capo a uno studio associato tra da due avvocati la deducibilità integrale di alcune spese di gestione dell’ufficio, sostenendo che una quota delle “spese comuni” avrebbe dovuto essere riaddebitata agli altri professionisti-collaboratori, giovani laureati “monocommittenti”.
L’Ufficio aveva quindi ricondotto la suddetta fattispecie nella disciplina del riaddebito delle
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