Cartella di pagamento da liquidazione automatica REDDITI e IVA 2022 entro il 31 dicembre
Per il controllo formale, invece, a fine anno scade il modello REDDITI 2021
Le cartelle di pagamento, se derivanti da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, devono, al pari degli avvisi di accertamento, essere notificate entro termini decadenziali.
Invece, il precedente avviso bonario, atto che, secondo la giurisprudenza, è solo facoltativamente impugnabile, non soggiace a decadenza. Non a caso, il termine per la liquidazione automatica e/o il controllo formale è solo ordinatorio e non perentorio.
Salvo quanto si dirà per l’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, sembrano terminate le proroghe dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento introdotte dalla legislazione emergenziale. Di conseguenza, ritornano “a pieno titolo” gli originari termini dell’art. 25 comma 1 del DPR 602/73 secondo cui la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73;
- secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (questa ipotesi, almeno per quanto riguarda imposte sui redditi, IVA e IRAP, ha ora valenza residuale, essendo il sistema del ruolo stato sostituito dagli accertamenti esecutivi).
Da ciò consegue che, entro il 31 dicembre 2025, devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta:
- 2021 (REDDITI e IVA 2022), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
- 2020 (REDDITI 2021), per le attività di controllo formale.
Per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, relativamente alla liquidazione automatica il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.
In contenzioso, sia pure per le annualità pregresse, gli uffici stanno cercando di salvare la tardività delle cartelle di pagamento appellandosi all’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, che, secondo la loro tesi, andrebbe applicato congiuntamente ad altre disposizioni di proroga, come ad esempio l’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, che, per determinate annualità, aveva disposto una proroga di 24 mesi.
L’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, norma davvero difficile da interpretare, pone una sorta di parallelismo tra sospensione dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento e sospensione dei termini di decadenza.
Sintetizzando, posto che i termini di pagamento sono stati sospesi per 542 giorni (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ci sarebbe, “a cascata”, una proroga dei termini di notifica per 542 giorni per tutti i termini pendenti all’8 marzo 2020.
A ben vedere, per le annualità che ci occupano alcuna proroga dovrebbe esserci, in quanto nel momento di introduzione della proroga (8 marzo 2020) non erano ovviamente spirati i termini di presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 (liquidazione automatica) e per l’anno 2020 (per il controllo formale).
Fermo restando quanto esposto, è arduo sostenere che operi in tema di termini decadenziali per le cartelle l’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015 in quanto il legislatore aveva già introdotto proroghe ad hoc per ciascuna annualità.
La Corte di Cassazione, sia pure in merito alle proroghe da legislazione emergenziale previste per gli accertamenti, ha sancito che le disposizioni di proroga specifiche sono speciali rispetto all’art. 12 comma 1 del DLgs. 159/2015, che dunque non può operare (Cass. 30 giugno 2025 n. 17668).
Un ultimo aspetto riguarda l’eventualità in cui il contribuente, ricevuto l’avviso bonario, lo abbia dilazionato ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97: se si decade dalla dilazione, opera non la lett. b) bensì la lett. c-bis) del richiamato art. 25, con termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata, il che allunga di molto i termini che si sarebbero applicati se non fosse stato definito l’avviso bonario.
Non rileva, quale dies a quo, l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi o IVA.
| LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE | |||
| Anno | Dichiarazione | Termine | Disposizioni di proroga |
| 2015 | 2016 | 31 dicembre 2019 | – |
| 2016 | 2017 | 31 dicembre 2023 | Art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 |
| 2017 | 2018 | 31 dicembre 2023 | Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020 |
| 2018 | 2019 | 31 dicembre 2023 | Art. 5 comma 8 del DL 41/2021 |
| 2019 | 2020 | 31 dicembre 2024 | Art. 1 comma 158 della L. 197/2022 |
| 2020 | 2021 | 31 dicembre 2024 | – |
| 2021 | 2022 | 31 dicembre 2025 | – |
| 2022 | 2023 | 31 dicembre 2026 | – |
| 2023 | 2024 | 31 dicembre 2027 | – |
| 2024 | 2025 | 31 dicembre 2028 | – |
| Carichi affidati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 | Proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione | ||
| Somme dilazionate a seguito di avviso bonario | 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata | ||
| CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE | |||
| Anno | Dichiarazione | Termine | Disposizioni di proroga |
| 2014 | 2015 | 31 dicembre 2019 | – |
| 2015 | 2016 | 31 dicembre 2023 | Art. 12 comma 2 del DLgs. 159/2015 |
| 2016 | 2017 | 31 dicembre 2023 | Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020 |
| 2017 | 2018 | 31 dicembre 2024 | Artt. 68 comma 4-bis del DL 18/2020 e 157 del DL 34/2020 |
| 2018 | 2019 | 31 dicembre 2023 | – |
| 2019 | 2020 | 31 dicembre 2024 | – |
| 2020 | 2021 | 31 dicembre 2025 | – |
| 2021 | 2022 | 31 dicembre 2026 | – |
| 2022 | 2023 | 31 dicembre 2027 | – |
| 2023 | 2024 | 31 dicembre 2028 | – |
| 2024 | 2025 | 31 dicembre 2029 | – |
| Carichi affidati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021 | Proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e di prescrizione | ||
| Somme dilazionate a seguito di avviso bonario | 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata | ||
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941