Interposto il trust se la volontà della beneficiaria influenza il trustee
È interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, potendo limitare la gestione del trustee, la cui operatività risulta condizionata, nei fatti, dalla volontà della beneficiaria la quale può decidere della destinazione dei beni e dei redditi del trust “mediante la predisposizione di documenti dispositivi quali il testamento o un contratto fiduciario”. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 81, pubblicata ieri, nella quale veniva chiesto di valutare la natura interposta (o meno) di un trust (Alfa), istituito nel 2024 da un altro trust.
Il trust Alfa è disciplinato dalla legge del Deleware ed è gestito da un trustee con sede nel medesimo stato. Attualmente, il trust Alfa è soggetto alla disciplina fiscale statunitense, ma dato che la beneficiaria intende assumere la residenza fiscale italiana dal 2026, si rivolge all’Agenzia delle Entrate affinché confermi che il trust non è interposto.
Si ricorda, infatti, che, come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 61/2010, “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale situazione si verifica effettivamente nel caso di specie: dall’esame dell’atto di trust emerge come questo attribuisca alla beneficiaria un rilevante potere di decisione sulla sorte dei beni in trust, potendo essa disporre con testamento o con contratto fiduciario a chi dovranno essere assegnati, alla cessazione del trust, il capitale rimanente ed il reddito accumulato.
Dalla natura interposta del trust deriva che, nel periodo di imposta in cui la beneficiaria risulterà fiscalmente residente in Italia, dovrà adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, “comprensivi dei redditi del trust nonché agli obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)“.
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