Anche il socio di «secondo livello» risponde dopo la cancellazione se si presumono utili
La responsabilità dei soci di società di capitali di cui all’art. 36 comma 3 del DPR 602/73 presuppone che i soci abbiano ricevuto utili in qualsiasi modo.
Con la pronuncia n. 6266/2026, la Cassazione ribadisce che il fondamento di tale responsabilità può basarsi sugli utili che si presume siano stati distribuiti in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale (cfr. Cass. n. 32475/2025).
Tuttavia, si precisa che quanto esposto opera anche nei confronti del socio “di secondo livello”.
Ciò nella misura in cui “la società (di persone o di capitali), socia della compagine estinta, sia in realtà un mero schermo rispetto ai suoi soci-persone fisiche, schermo che non esclude il vincolo di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti”.
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