Trasporto di rifiuti con aliquota IVA del 10%
Con la risposta a consulenza giuridica n. 6, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di trasporto destinate allo smaltimento di rifiuti.
A seguito delle modifiche della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), il n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 attualmente prevede l’aliquota IVA del 10% per le sole prestazioni di “gestione, stoccaggio e deposito temporaneo”, nonché le prestazioni di impianti di fognatura e di depurazione, mentre rimangono esclusi dalla norma agevolativa “il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo”.
In sede di risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03851 del 28 maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito che l’esclusione dell’aliquota IVA del 10% interessa solo l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto.
Il trasporto, secondo la risposta, rientra nel novero delle “prestazioni di gestione”, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. n) del DLgs. 152/2006 e, per questa ragione, continua a godere dell’aliquota ridotta.
A seguito di un parere tecnico presentato dall’Agenzia delle Entrate al MASE, reso pubblico ieri con la risposta a consulenza n. 6/2026, la descritta impostazione viene confermata.
Da quanto indicato dal MASE ne discende che, per la normativa di settore contenuta nel DLgs. 152/2006, il trasporto è un’operazione autonoma ed è sempre soggetta all’aliquota IVA del 10%, allorché riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti speciali individuati dalla disposizione, escludendosi, in questo particolare caso, il vincolo di accessorietà di cui all’art. 12 del DPR 633/72.
La risposta si conclude con la possibilità di applicare l’aliquota ridotta alle diverse casistiche presentate nella richiesta di consulenza giuridica da un’associazione rappresentante delle imprese del comparto trasporto e logistica, a prescindere dalla destinazione finale dei rifiuti.
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