Definiti modalità e tempi di riversamento all’Erario dell’acconto IVA
Con il provv. n. 577031 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’IVA.
I contribuenti sottoposti agli obblighi di versamento dell’IVA sono tenuti, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. 405/90, a pagare l’imposta dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Il versamento è effettuato mediante delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia per i Servizi F24/I24, ossia banche, Poste italiane spa, prestatori di servizi di pagamento non bancari, agenti della riscossione (ex artt. 19 commi 1, 5 e 6 del DLgs. 241/97 e 1 commi 1 e 2 del DLgs. 37/99). Il riversamento delle somme corrisposte dai contribuenti deve poi avvenire, come disposto dall’art. 6 comma 5-bis della L. 405/90, non oltre il successivo 31 dicembre.
Le convenzioni regolanti i Servizi F24/I24 prevedono diversi termini di riversamento delle somme, a seconda dei canali di versamento utilizzati dai contribuenti.
Con il provvedimento pubblicato ieri si dispongono, anche in deroga alle previsioni convenzionalmente pattuite, i tempi e le modalità per il riversamento all’Erario delle somme riscosse nelle date del 22, 23, 24 e 29 dicembre 2025 a titolo di acconto IVA, avendo acquisito il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Banca d’Italia.
Gli intermediari devono riversare le somme ricevute dai contribuenti con delega di pagamento, nei giorni citati, entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2025.
Gli intermediari possono riversare cumulativamente, con un unico bonifico, gli acconti da riversare ordinariamente entro cinque o tre giorni dalla riscossione, in ogni caso entro il 31 dicembre 2025; in tale ipotesi, il flusso rendicontativo unico deve pervenire all’Agenzia entro la medesima data.
Si è, infine, precisato che le somme riscosse tramite modello F24 EP e regolate il 31 dicembre 2025 sono escluse dalle disposizioni del provvedimento, in quanto non si tratta di versamenti eseguiti a titolo di acconto IVA.
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