Pubblicata la circolare sul regime transfrontaliero di franchigia IVA
Nella serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13 nella quale sono stati forniti numerosi chiarimenti sul regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter del DPR 633/72).
Come ricordato nel documento di prassi, mentre, fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di adottare il regime di franchigia era riservata alle sole imprese stabilite nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, dallo scorso 1° gennaio l’agevolazione, che permette, tra l’altro, di non addebitare l’IVA sulle operazioni attive, è concessa anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio degli Stati membri in cui il soggetto passivo, in possesso dei requisiti, ha richiesto l’esenzione.
L’accesso al regime è precluso, invece, agli operatori stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione europea anche qualora operino attraverso stabili organizzazioni in uno o più Stati membri.
Fra i molti chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/2025, alcuni riguardano la comunicazione preventiva che il soggetto passivo stabilito in Italia deve presentare per accedere al regime transfrontaliero di franchigia in altri Stati membri Ue. L’Agenzia ricorda che il suffisso “EX” viene assegnato entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva, in caso di positivo esito delle interlocuzioni con gli Stati membri o in assenza della risposta di questi, salvo che lo Stato (o gli Stati) in cui è richiesta l’esenzione abbia richiesto un maggior termine.
Nella circolare si precisa che “nel conteggio dei «giorni lavorativi» si intende compreso qualsiasi giorno con l’eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi sia dello Stato di stabilimento sia dello Stato di esenzione”.
Detto che le comunicazioni trimestrali, cui è tenuto il soggetto stabilito che ha aderito al regime, vanno presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre civile, l’Agenzia sottolinea che detto termine “non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo, qualora ricada di sabato o in un giorno festivo”.
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