Anagrafe delle ONLUS soppressa dal 1° gennaio 2026
Se la domanda di iscrizione al RUNTS non è presentata entro il prossimo 31 marzo, diventa obbligatoria la devoluzione del patrimonio
Il nuovo anno ormai alle porte segna il definitivo superamento della disciplina delle ONLUS con la contemporanea piena operatività del Codice del Terzo settore sotto il profilo fiscale. Questo comporta per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che non abbiano ancora perfezionato l’iscrizione al RUNTS e che intendano continuare a operare come enti del Terzo settore di tenere bene a mente la scadenza del prossimo 31 marzo 2026, termine ultimo entro il quale dev’essere trasmessa la domanda di iscrizione. La scadenza è ricordata dal Ministero del Lavoro, con una news pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale.
Il procedimento di iscrizione è regolato dall’art. 34 del DM 106/2020, nell’ambito del quale il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di iscrizione continua a essere riferito “al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
Tuttavia, l’operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore e l’abrogazione della disciplina delle ONLUS non sono più condizionate all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 in quanto, per effetto delle modifiche dell’art. 8 del DL 84/2025, la loro efficacia è stata fissata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017).
Pertanto, anche se il DM 106/2020 non è aggiornato sul punto, il Ministero conferma che il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS per le ONLUS coincide con il 31 marzo 2026; se la domanda non è presentata entro questo termine diventa obbligatoria la devoluzione del patrimonio (salvo che si tratti di ONLUS sottoposte a coordinamento e controllo o trust ONLUS, per le quali opera una deroga).
In base all’art. 38 comma 3 del DM 106/2020, anche la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS è legata al medesimo termine definito dall’art. 104 comma 2, il che ne determina l’effettiva eliminazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Entro il predetto termine del 31 marzo 2026 l’istanza di iscrizione potrà essere presentata direttamente dall’ente, oppure dal notaio per gli enti già dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla tramite l’iscrizione al RUNTS.
Onde evitare richieste di integrazione della documentazione durante la procedura di iscrizione, particolare cura andrà osservata nell’allegazione alla domanda di iscrizione della documentazione necessaria, ossia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, degli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al DM 39/2020. Inoltre – ricorda il Ministero – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la ONLUS interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30 comma 2 del DLgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’organo di controllo. La nomina di questo organo è sempre obbligatoria per le ONLUS aventi natura giuridica di fondazione.
Gli enti che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale presentano la richiesta di iscrizione, anziché all’ufficio del RUNTS, all’ufficio del Registro delle imprese presso la cui circoscrizione è stabilita la sede legale, secondo le modalità definite dall’art. 5 comma 2 del DLgs. 112/2017 (art. 34 comma 6 del DM 106/2020).
In base all’art. 34 comma 12 del DM 106/2020, qualora la procedura di iscrizione si completi nel corso del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, la qualifica di ETS si intende acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall’inizio del predetto periodo d’imposta. Anche qui il riferimento all’autorizzazione comunitaria va contestualizzato considerando il nuovo termine dell’art. 104 comma 2, ossia il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In sostanza, la norma consente di far retroagire gli effetti dell’iscrizione a decorrere dall’inizio del 2026.
Resta da chiarire il regime medio tempore applicabile agli enti che, pur avendo presentato la richiesta di iscrizione tempestivamente, non abbiano ancora conseguito l’iscrizione nel RUNTS: si tratta infatti di enti che, fino all’esito della procedura, non sono più qualificabili come ONLUS (a seguito della soppressione della relativa Anagrafe), né possono ancora fregiarsi della qualifica di ETS.
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