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IMPRESA

Esercizio provvisorio compatibile con la liquidazione controllata

Il debitore deve concretamente collaborare con la procedura

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 11 febbraio 2026

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La liquidazione controllata è una procedura concorsuale che ha natura universale e determina lo spossessamento generale del debitore; questi, infatti, risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, in ossequio al principio generale di garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 comma 1 c.c.
L’unica eccezione è rappresentata da quei crediti, quei diritti e quelle cose che, ai sensi dell’art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019, sono espressamente esclusi dal patrimonio di liquidazione.
Oltre alle ipotesi tassativamente indicate, ogni altro bene e diritto che rientra nel patrimonio del debitore è destinato alla liquidazione (Trib. Ancona 18 dicembre 2025).

Entro 90 giorni dall’apertura della procedura, il liquidatore è tenuto a completare l’inventario dei beni del debitore, oltre che a redigere (e depositare) il programma di liquidazione (art. 272 comma 2 del DLgs. 14/2019).
In particolare, l’inventario contiene l’indicazione di tutti i beni e di tutti i diritti che rientrano nel patrimonio di liquidazione affinché il liquidatore possa, innanzitutto, immettersi nel loro possesso e amministrarli; è con il programma di liquidazione, invece, che sono definiti i tempi e le modalità di liquidazione.
Si tratta, nello specifico, di indicare i criteri e le modalità di liquidazione dei beni immobili, mobili e di altri beni, piuttosto che dei criteri e delle modalità di riscossione dei crediti; sono indicati i costi e i tempi di presumibile realizzo, le azioni giudiziali che si intende intraprendere, proseguire o abbandonare. Non ultimo, nel programma di liquidazione sono indicati anche gli atti necessari per la conservazione del valore dell’azienda (o di suoi rami), quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto d’azienda.

Proprio con riferimento al patrimonio da liquidare occorre considerare la possibilità che il debitore sia privo di beni mobili e immobili e che l’unica fonte di attivo sia connessa all’esercizio dell’attività imprenditoriale ovvero professionale.
La possibilità di un esercizio provvisorio pone il tema della sua ammissibilità nell’ambito della liquidazione controllata, posto che la mancanza di una norma analoga o di un espresso rinvio alla disciplina di cui all’art. 211 del DLgs. 14/2019 non consente al liquidatore di procedervi direttamente.

In altri termini, nonostante lo spossessamento, si porrebbe la necessità di consentire l’uso dell’azienda (ovvero del “complesso professionale”) allo stesso debitore.
Diversamente, ove ciò non fosse consentito, andrebbe considerato l’irragionevole e ingiusto pregiudizio a danno dei creditori: con l’interruzione dell’attività questi vedrebbero venir meno l’unica fonte di attivo che potrebbe garantirgli una soddisfazione (Trib. Firenze 24 settembre 2025) seppur minima e/o parziale.

In ragione di ciò è da ritenersi compatibile con la procedura di liquidazione controllata la prosecuzione diretta dell’attività di impresa (ovvero professionale) da parte dello stesso debitore persona fisica, sebbene sotto la vigilanza e il controllo del liquidatore. Quest’ultimo, infatti, dovrà verificare i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi necessari e delle somme occorrenti al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia (Trib. Siena 14 giugno 2024).
In tal senso si è espresso il Tribunale di Bolzano con sentenza del 9 dicembre 2025.

Del resto, malgrado l’assenza di un riferimento esplicito, tale possibilità sembra essere offerta anche dalla possibilità di derogare all’ordine di consegna ovvero di rilascio dei beni, autorizzando il debitore al loro utilizzo, sebbene in presenza di gravi e specifiche ragioni (art. 270 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019).
Pertanto, nel caso in cui lo svolgimento dell’attività consenta di realizzare il miglior soddisfacimento dei creditori, non può che autorizzarsi la sua prosecuzione; di contro, la stessa dovrà essere immediatamente interrotta nel caso in cui l’esercizio risulti pregiudizievole per i creditori.

La prosecuzione è legata anche alla concreta ed effettiva collaborazione del debitore che, tra l’altro, è chiamato a consegnare al liquidatore tutta la documentazione utile ai fini di una sua effettiva valutazione, oltre che ad aggiornarla periodicamente.
Necessaria, in particolare, è la consegna delle scritture contabili obbligatore, oltre che di una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata (Trib. Bolzano 9 dicembre 2025).

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