Nell’industria della carta retribuzioni minime in aumento nel triennio
Si incrementa da gennaio 2027 il costo azienda per la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa
Nella giornata di ieri, 10 febbraio, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo 28 luglio 2021 hanno siglato l’Accordo che rinnova la disciplina applicabile al personale delle imprese industriali operanti nel settore della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e delle imprese cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone (codice CNEL: G022).
La nuova disciplina derivante dall’intesa interviene in esito a oltre 12 mesi di carenza contrattuale (il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2024), decorre dal 1° aprile 2026 (al netto delle diverse decorrenze previste per taluni istituti) e scadrà il 31 dicembre 2028.
Tra le novità di maggiore interesse per le imprese e per i lavoratori del settore senz’altro spicca quella relativa al trattamento economico minimo (TEM), per il quale è stato previsto un incremento pari a 275 euro medi, distribuiti tra le decorrenze del prossimo mese di aprile (125 euro), di gennaio 2027 (45 euro), di gennaio 2028 (45 euro) e di settembre 2028 (60 euro).
In mancanza di una tabella ufficiale che riporti i nuovi valori del TEM applicabili per effetto della riparametrazione dei suddetti incrementi sull’intera scala classificatoria, riportiamo di seguito gli importi da considerare dal 1° aprile 2026, risultato di un’elaborazione redazionale sulla base dei parametri ufficiali presenti nel CCNL (art. 57): liv. Q, 2.882,91 euro; liv. AS, 2.873,55 euro; liv. A, 2.521,80 euro; liv. B1, 2.292,49 euro; liv. B2S, 2.234,63 euro; liv. B2, 2.159,89 euro; liv. C1S, 2.034,87 euro; liv. C1, 1.960,11 euro; liv. C2, 1.826,94 euro; liv. C3, 1.732,11 euro; liv. D1, 1.656,25 euro; liv. D2, 1.561,08 euro; liv. E, 1.456,61 euro.
Con riferimento poi ai valori delle c.d. “Tabelle A, B e C” contenuti nella parte finale dell’art. 57 citato, le Parti hanno previsto che a partire da aprile 2026: i valori della tabella A debbano continuare a venire riconosciuti a coloro che lavorano 7 giorni su 7 a ciclo continuo; quelli della tabella B si continuino ad applicare alle sole aziende che già li corrispondevano precedentemente al 1° aprile 2026; quelli della tabella C cessino di essere applicati.
Novità da gennaio 2027 anche in tema di welfare, con il costo azienda nei confronti della previdenza complementare (Fondo Byblos, art. 53 del CCNL) che aumenta di due decimali, passando dall’1,5% all’1,7% e con il contributo nei confronti dell’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Salute Sempre, art. 54) che si incrementa di 3 euro mensili.
Per quanto riguarda la prestazione di lavoro straordinario, ne è stata aumentata da 70 a 72 ore annue pro capite la soglia massima, in presenza delle causali elencate dall’art. 41 del CCNL.
In tema di permessi, da gennaio 2027 è stato aumentato di 8 ore, da 32 a 40, il monte riposi compensativi annuale di cui possono fruire i lavoratori a ciclo continuo.
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