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Dall’INPS le indicazioni per la ricongiunzione per i liberi professionisti

/ REDAZIONE

Martedì, 10 febbraio 2026

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Con la circ. n. 15 di ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95 e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Si ricorda che la Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 45/1990. Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito che hanno ribadito che la L. 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

In particolare, l’INPS fornisce le indicazioni operative sulla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, illustrando il criterio di determinazione dell’onere, la valutazione dell’anzianità contributiva ricongiunta ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alle regole proprie della Gestione separata e la decorrenza del trattamento pensionistico.

In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della determinazione dell’importo da trasferire, viene evidenziato che si applicano i criteri stabiliti dalla L. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.

Le disposizioni dettate con la circolare in commento si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dal 9 febbraio 2026 (data di pubblicazione della circolare) e a tutte le domande di ricongiunzione e ai ricorsi inoltrati prima di tale data e che, a tale data, risultino giacenti e non ancora definiti.

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