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Tax credit ZES unica agricoltura anche con determinazione catastale del reddito

/ REDAZIONE

Martedì, 10 febbraio 2026

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 25 di ieri, ha affermato che tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta ZES unica agricoltura ex art. 16-bis del DL 124/2023 sono compresi anche quelli che determinano il reddito catastalmente (quali, ad esempio, i titolari di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR), anche se adottano un “regime di contabilità semplificata”, sempreché rientrino tra le imprese individuate dall’art. 2 comma 1 del DM 18 settembre 2024.

Nel caso di specie, si chiedeva se potesse accedere all’agevolazione un imprenditore agricolo che determina il reddito catastalmente ai sensi degli artt. 32 e seguenti del TUIR e che adotta un “regime di contabilità semplificata”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 2 comma 1 del DM 18 settembre 2024 prevede che la disciplina agevolativa in esame si applichi a:
- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;
- le imprese attive nel settore forestale;
- le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Il successivo comma 2 specifica che le imprese beneficiarie possono accedere al contributo “indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato” purché già operative nella ZES Unica (o che vi si insedieranno).

In relazione al caso di specie, l’Agenzia ha rilevato che l’art. 2 citato non fa alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini della spettanza del credito d’imposta in parola, prevedendo che possono accedere al beneficio le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato e sempre che rientrino tra i soggetti elencati nel comma 1 dello stesso art. 2.

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