Detrazione start up innovative eccedente salva per i forfetari
Il relativo tax credit può essere utilizzato, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda, anche per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta
I soggetti in regime forfetario possono, in caso di incapienza dell’IRPEF lorda dovuta, utilizzare il credito d’imposta relativo all’eccedenza di detrazione “de minimis” per investimenti in start up innovative di cui all’art. 2 della L. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, anche ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 29 di ieri.
Con riguardo alla detrazione in “de minimis”, ai sensi dell’art. 2 della L. 162/2024, per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi 2024, per i soggetti “solari”), qualora la detrazione in “de minimis” sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Tale credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
In sostanza, come evidenziato dall’Agenzia, il citato art. 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni IRPEF per gli investimenti in start up e PMI innovative, di cui all’art. 29-bis del DL 179/2012 e all’art. 4 comma 9-ter del DL 3/2015, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente beneficiario, ovvero qualora la detrazione sia superiore all’ammontare dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non fruita in un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti che aderiscono al regime forfetario ai sensi del comma 64 dell’art. 1 della L. 190/2014 (imposta sostitutiva che viene determinata sul reddito imponibile calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività), non consente di ridurne l’ammontare utilizzando la detrazione. In altri termini, trattandosi di una detrazione dall’imposta (IRPEF) lorda, la detrazione per gli investimenti in questione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
Con riferimento al credito d’imposta riconosciuto dall’art. 2 della L. 162/2024, l’Agenzia osserva che la norma in esame individua quale presupposto applicativo la circostanza che “la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda”, vale a dire che l’ammontare della detrazione spettante ecceda l’ammontare dell’imposta lorda dovuta a titolo di IRPEF. In tal senso, quindi, la possibilità di trasformare l’eventuale detrazione spettante in un credito d’imposta per l’eccedenza non utilizzata, viene subordinata dal legislatore esclusivamente alla condizione che il contribuente (che ha effettuato gli investimenti in start up e PMI innovative ammissibili ai fini della detrazione in esame) risulti incapiente rispetto all’imposta (IRPEF) lorda dovuta per la quale detrazione può essere utilizzata.
Al riguardo, come si evince dalla Relazione illustrativa al progetto di legge relativa alla richiamata L. 162/2024, l’art. 2 è volto a favorire la fruizione dei benefici fiscali da parte dei soggetti persone fisiche per gli investimenti in start up e PMI innovative in caso di incapienza (ossia, qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta IRPEF lorda dovuta), sostituendo (anche) la facoltà, contenuta nei decreti attuativi delle disposizioni in parola, di riportare l’eccedenza della detrazione non fruita nei periodi di imposta successivi a quelli di effettuazione degli investimenti stessi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la disposizione dell’art. 2 citato non contiene alcuna limitazione al suo ambito soggettivo e, di conseguenza, deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario che, in linea di principio, soddisfino il sopra rappresentato presupposto oggettivo.
I soggetti in regime forfetario potranno quindi, in caso di incapienza dell’imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d’imposta di cui all’art. 2 della L. n. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l’altro, anche del debito per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 comma 64 della L. 190/2024, considerato il dettato dell’art. 17 comma 2 lettera c) del DLgs. n. 241/97, nella parte in cui prevede che “(i)l versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: (...) c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi (...)’’.
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