La scelta del CCNL è legata all’attività svolta in concreto
La Cassazione ribadisce il criterio prioritario nella scelta del contratto collettivo prevalente rispetto alla rappresentatività
Nella scelta di quale contratto collettivo applicare, il criterio della categoria e del settore nel quale opera il datore di lavoro prevale anche su quello della rappresentatività.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 572/2026 con la quale è stata ritenuta corretta l’applicazione del CCNL per le imprese radiofoniche e televisive locali ad un’impresa operante, appunto, solo in ambito locale.
La questione posta al vaglio della Suprema Corte trae origine, come spesso accade in queste fattispecie nelle quali è in gioco la corretta applicazione di un contratto collettivo, con ricadute sul piano contributivo, da un accertamento svolto dall’INPS. La verifica, da cui era scaturita una pretesa contributiva da parte dell’Istituto, si è fondata sull’assunto che l’impresa avrebbe dovuto applicare il contratto per le imprese radiofoniche e televisive nazionali, in quanto stipulato, a differenza di quello per le imprese radiofoniche e televisive locali, da organizzazioni maggiormente rappresentative. In altre parole, secondo l’INPS, è la presenza di un più elevato indice di rappresentatività a costituire il criterio di scelta nell’ipotesi di concorrenza tra più contratti collettivi.
A ben vedere, come emerge dalla ricostruzione dei fatti delineata dalla Cassazione, su un piano meramente teorico l’INPS ha sicuramente ragione. Tuttavia, il principio fondante la verifica dell’Istituto non sempre può essere preso in considerazione ma, diversamente, ha in molti casi un carattere del tutto suppletivo, intervenendo nelle sole ipotesi in cui non vi sia un parametro prevalente da prendere in considerazione, che la Cassazione individua, come anticipato, nel settore nel quale opera l’impresa.
Il punto di partenza nella risoluzione della questione è l’art. 1 del DL 338/89, secondo il quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Successivamente, è intervenuto il comma 25 dell’art. 2 della L. 549/95, il quale, nel fornire un’interpretazione autentica del citato art. 1, ha previsto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Appare evidente come la condizione essenziale, affinché il meccanismo previsto dal comma 25 possa operare, è che vi sia concretamente una concorrenza di più contratti collettivi astrattamente applicabili nell’ambito della medesima categoria. È proprio qui che entrano in gioco, a parere di chi scrive, le riflessioni tracciate dalla Cassazione. Già in passato, infatti, la stessa Suprema Corte ha chiarito che la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella stabilita dei contratti leader nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c., da ciò derivando che il CCNL di riferimento, cui parametrare l’obbligazione contributiva, non può prescindere da una verifica e conseguentemente dalla corrispondenza all’attività svolta in concreto dall’azienda (cfr. Cass. n. 23607/2025).
Muovendo da tali principi, quindi, i giudici di legittimità hanno rilevato come il datore di lavoro appartenesse proprio al novero delle imprese radiotelevisive che operano in ambito locale, un settore che si connota in termini peculiari rispetto a quello delle imprese attive in ambito nazionale, cui si applica il CCNL scelto dall’INPS come parametro fondante il proprio recupero contributivo. In buona sostanza, la Suprema Corte enfatizza proprio il discrimine tra le due categorie d’imprese, poiché il diverso ambito di operatività (locale o nazionale) è tratto qualificante dell’attività stessa, ne plasma e ne condiziona il contenuto e non è un accidente privo di ogni significato.
Pertanto, con riguardo al distinto campo di applicazione dei due contratti, la circostanza di un minor grado di rappresentatività del contratto locale rispetto a quello nazionale, risulta del tutto irrilevante. La questione della rappresentatività, conclude la Cassazione, postula l’omogeneità dei termini di paragone e può essere presa in considerazione soltanto nel contesto di contratti riguardanti il medesimo settore di attività, circostanza evidentemente non sussistente nel caso di specie.
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