Credito per il risarcimento del danno biologico incluso nella liquidazione controllata
Nessuna questione di legittimità costituzionale per l’esclusione dei beni e dei diritti strettamente personali
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28484 del 27 ottobre, ha stabilito che le somme liquidate a titolo di risarcimento per il danno biologico non sono escluse dalla liquidazione controllata ex art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019 (CCII), non trovando applicazione analogica la diversa disciplina della liquidazione giudiziale di cui all’art. 146 del DLgs. 14/2019.
L’art. 268 comma 4 del CCII elenca i beni che non sono compresi nella procedura di liquidazione controllata, contemplando, in particolare, i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (lett. a), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia (lett. b), nonché i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. (lett. c) e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (lett. d).
L’elenco ricalca quanto disposto dall’art. 146 del CCII dettato per la liquidazione giudiziale, dal quale, tuttavia, si distingue solo per il mancato richiamo ai “beni e diritti di natura strettamente personale”.
Tale “esclusione”, secondo i giudici di legittimità, non è dovuta a una “lacuna” normativa, ma a una scelta consapevole del legislatore, che conferma quanto già dettato dal previgente art. 14-ter comma 6 della L. 3/2012 sulle “esclusioni” dalla procedura di “liquidazione del patrimonio”, ora sostituita dalla liquidazione controllata nel Codice della crisi.
La nuova norma, quindi, disciplina compiutamente – in modo apparentemente restrittivo rispetto all’art. 146 del CCII – la materia delle “esclusioni” dell’attivo del debitore dalla liquidazione controllata.
Per la liquidazione controllata, la categoria delle esclusioni è molto più ristretta rispetto alla procedura maggiore e, in considerazione della tassatività delle eccezioni alla regola generale in materia di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. (non suscettibili di interpretazione analogica), il credito da risarcimento del danno, anche se di natura non patrimoniale, non rientra tra i crediti esclusi.
I giudici ricordano come le procedure di liquidazione giudiziale e controllata non evidenzino elementi di rilevante diversità e di ciò rappresenta conferma non solo il richiamo alla liquidazione giudiziale che emerge nella Relazione illustrativa del DLgs. 14/2019 (ove si osserva che “la liquidazione controllata è procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale”), ma anche la collocazione “topografica” e l’espresso richiamo ad alcune norme della procedura maggiore.
Sul tema, anche la Corte Costituzionale 4 luglio 2024 n. 121 ha evidenziato come le due procedure concorsuali siano connotate dalla stessa struttura e abbiano la medesima funzione di “comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum”.
Ciononostante, il tenore letterale della norma relativa alla procedura minore non consente di evidenziare alcun dubbio, né questioni legittimità costituzionale.
Per la Suprema Corte, in particolare, non sussiste una questione di legittimità costituzionale dell’art. 268 comma 4 del CCII nella parte in cui non stabilisce che “non sono compresi nella liquidazione controllata i beni e i diritti di natura strettamente personale”.
La giurisprudenza, in sede di interpretazione dell’art. 46 del RD 267/42, peraltro, aveva già precisato come le somme liquidate all’ex fallito a titolo di danno biologico o non patrimoniale rientravano tra “i beni strettamente personali”.
Resta, pertanto, esclusa la possibilità di un’applicazione diretta o analogica dell’art. 146 del CCII rispetto a una fattispecie consapevolmente non prevista all’art. 268 del CCII.
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