Definite le percentuali dei bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno e ZES unica agricoltura
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ieri le percentuali del credito d’imposta fruibile:
- per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno;
- per gli investimenti nella ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.
Nel dettaglio, il provv. n. 570046 ha determinato la percentuale di cui all’art. 1 comma 488 della L. 207/2024 nel 60,3811%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’art. 1 comma 486 secondo periodo della L. 207/2024, secondo le modalità definite con il provv. n. 25972/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
In base a quanto disposto dal provv. n. 570047/2025, la percentuale di cui all’art. 16-bis comma 2-ter del DL 124/2023, modificato dall’art. 1 comma 544 della L. 207/2024, è così determinata:
- 15,2538% dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100% dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805% dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata secondo le modalità definite con il provv. n. 25986/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali indicate, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941