Trasporti internazionali non imponibili IVA anche con intermediari
Modificato il regime di favore per i beni in importazione, esportazione o transito
L’art. 12 del DLgs. 186/2025, pubblicato sulla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025, introduce una modifica al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni.
Viene ampliato l’ambito applicativo del regime di non imponibilità di cui all’art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72, riferito ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea nonché in importazione (se i corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA).
L’art. 9 comma 3 (introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021, per recepire la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-288/16) stabilisce che il regime in parola non comprende i servizi di trasporto resi nei confronti di soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o da colui che presta i servizi di spedizione.
Con il DLgs. 186/2025, invece, tornano a essere inclusi tra le operazioni non imponibili ai fini IVA ex art. 9 del DPR 633/72 i servizi di trasporto di beni, nei confronti dei menzionati soggetti (es. esportatore, o importatore), anche quando i medesimi sono “resi da intermediari”.
Così facendo, viene superato il limite al regime di non imponibilità per i rapporti di subappalto o, più precisamente detti, di subvezione nel caso dei contratti di trasporto (pur nel rispetto delle condizioni che sono state introdotte con il DL 146/2021).
Si tratta, tipicamente, della fattispecie che è stata esaminata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2022, tale per cui un operatore (es. autotrasportatore) effettua la prestazione di trasporto di beni nei confronti di un’impresa di logistica alla quale è stato, a sua volta, conferito l’incarico da parte dell’esportatore.
Nel caso appena descritto, in base alla precedente formulazione della norma, non poteva essere applicato il regime di non imponibilità poiché il servizio di trasporto “a valle” non risulta eseguito direttamente nei confronti dell’esportatore e, dunque, verso uno dei soggetti espressamente individuati dall’art. 9 comma 3 del DPR 633/72.
L’esclusione dal regime di non imponibilità per le prestazioni rese “a valle” era stata sostenuta, peraltro, anche in presenza di un rapporto di mandato con il quale erano stati affidati i servizi di trasporto dei beni all’estero, avendo l’Agenzia delle Entrate comunque identificato un rapporto di subappalto (risposta a interpello n. 392/2022).
Stante la versione attuale della norma, il descritto limite alla non imponibilità IVA potrebbe essere superato, se il servizio di trasporto di beni in esportazione, pur reso da un intermediario, è comunque rivolto all’esportatore (o al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni oppure allo spedizioniere).
Considerata la delicatezza del tema, potrebbe rivelarsi utile una pronta conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Si evidenzia che la sentenza della Corte di Giustizia Ue, relativa alla causa C-288/16, da cui è derivata l’introduzione dell’art. 9 comma 3 del DPR 633/72, circoscrive il regime di non imponibilità ai soli servizi internazionali “resi al mittente o al destinatario del trasporto” dei beni (diversamente dagli operatori indicati dalla norma nazionale).
Come aveva osservato Assonime nella circolare n. 2/2023, l’ambito soggettivo dei destinatari che è stato individuato dalla Corte di Giustizia risponde verosimilmente all’esigenza di “non disconoscere il regime di non imponibilità nei casi in cui, pur essendovi un soggetto che si interpone fra l’impresa che rende effettivamente il servizio di trasporto e l’esportatore o l’importatore, tale servizio presenta comunque caratteri di trasparenza, più o meno accentuata a seconda delle situazioni, tali da permettere di riferire a quest’ultimi soggetti la prestazione del vettore”.
La decorrenza della nuova disposizione coincide con l’entrata in vigore del DLgs. 186/2025, ossia il 13 dicembre 2025 (vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
Da tale data, le prestazioni sono soggette al nuovo ambito applicativo per il regime di non imponibilità, ai sensi del citato art. 9 comma 3 del DPR 633/72.
Al riguardo, in assenza di uno specifico regime transitorio, è opportuno considerare il momento di effettuazione della prestazione vale a dire, in termini generali:
- per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, la data di pagamento (anche parziale) del corrispettivo o, se antecedente, la data di emissione della fattura (art. 6 commi 3 e 4 del DPR 633/72);
- per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, il momento in cui essi sono ultimati ovvero, per i servizi di carattere periodico o continuativo, la data di maturazione dei corrispettivi (art. 6 comma 6 del DPR 633/72).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941