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Mercoledì, 18 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Le fermate per la salita dei passeggeri non incidono sulla lunga percorrenza

La nozione di «percorso superiore ai cinquanta chilometri» va intesa come itinerario tra partenza e arrivo nell’ambito del servizio regolare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 marzo 2026

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Con l’ordinanza n. 6025 depositata ieri, 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di tempo di guida e di riposo degli autisti di linea.

Nel caso di specie un lavoratore, con qualifica di autista, aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’usura psico-fisica subita a causa della compressione dei periodi di riposo operata dal datore di lavoro.

Il nodo centrale della controversia verteva sull’applicazione della normativa europea sui tempi di guida e di riposo degli autisti. In particolare, per i giudici di seconde cure, non avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina più favorevole prevista dal regolamento Ce 561/2006 per i servizi di “lunga percorrenza” (superiori ai 50 km): le frequenti fermate lungo il tragitto – necessarie anche per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per l’emissione dei titoli di viaggio – dovevano considerarsi tali da far perdere al servizio tale caratteristica.

Di diverso avviso, tuttavia, la Corte di Cassazione che, investita della vicenda, accoglie il ricorso del lavoratore.
In primo luogo, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 9 novembre 2023, resa nella causa C-477/22. Secondo la Corte europea, un percorso di linea va valutato nella sua interezza: le fermate per la salita e la discesa dei passeggeri non interrompono il periodo complessivo di guida, non facendo quindi perdere al servizio la caratteristica di “lunga percorrenza” e le relative ragioni di tutela rafforzata previste dalla normativa eurounitaria.

Facendo proprio questo principio, la Cassazione chiarisce che, in materia di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui – compreso il conducente –, la nozione di “percorso superiore ai cinquanta chilometri” di cui al regolamento Ce 561/2006 va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell’ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo.

Mansioni accessorie ininfluenti per il calcolo del periodo di guida

Parimenti ininfluenti, ai fini del calcolo del periodo di guida accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive (presupposto richiesto per la tutela di cui all’art. 6 § 3 del medesimo regolamento), le mansioni accessorie ovvero le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa eurounitaria.

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