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Mercoledì, 29 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

La stretta sulle compensazioni dei crediti tributari penalizza il settore edile

Mercoledì, 29 ottobre 2025

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Gentile Redazione,
l’art. 26 comma 1 lett. a) del Ddl. di bilancio prevede l’introduzione, se definitivamente confermata nel corso dell’iter parlamentare, di una nuova norma in materia di compensazioni di crediti tributari che rischia di avere un potenziale impatto dirompente nel settore edile.
Tale disposizione, infatti, introduce una pesante stretta alle compensazioni di crediti tributari diversi da quelli emergenti dalla compilazione delle dichiarazioni stabilendo che gli stessi, dal 1° luglio 2026, non potranno più essere utilizzati per compensare contributi previdenziali (lettere e), f), g) dell’art. 17 comma 2 del DLgs. 241/1997). Resterebbe, invece, invariata la possibilità di compensare le ritenute IRPEF legate ai propri dipendenti.

Dall’analisi dei documenti legislativi emerge che l’impatto previsto per l’Erario, in termini finanziari, è assolutamente marginale (complessivamente 300 milioni a regime); le conseguenze per le imprese che operano nel settore edile, invece, saranno sicuramente di proporzioni più che considerevoli, tenuto conto di alcune norme che le rendono particolarmente sensibili agli effetti che la nuova disciplina produrrebbe.

Sotto il profilo dell’IVA, infatti, una buona parte delle attività che vengono svolte sono assoggettate al c.d. meccanismo del reverse charge (sia nella versione prevista dall’art. 17 comma 6 lett. a) del DPR 633/72 per chi opera in subappalto, sia nella versione prevista dal comma 6 lett. a-ter) dell’art. 17 per chi effettua le attività elencate al suo interno).
Sotto il profilo delle imposte dirette (IRPEF e IRES), le imprese già subiscono nel corso dell’anno la ritenuta d’acconto del 4% in relazione alle attività svolte a favore di condomini e dell’11% (aumentata nel corso del 2023 dal precedente valore dell’8%) per i lavori sui quali il committente può beneficiare delle detrazioni fiscali. Queste due condizioni portano un rilevante numero di imprese edili a trovarsi perennemente a credito sia di IVA, sia di IRES/IRPEF.

Si tratta, inoltre, di un settore che nel recente passato ha acquistato, mediante il meccanismo dello “sconto in fattura”, importanti stock di crediti fiscali legati alle prestazioni svolte a favore della propria clientela con l’aspettativa, garantita dalla norma allora vigente, di poter utilizzare in compensazione tali crediti nel corso dei successivi anni.

Risulterebbero penalizzate, in particolare, le imprese con un elevato ammontare di ricavi, ancora di più se tali ricavi sono assoggettati a ritenuta d’acconto nel corso dell’anno, ed elevati costi, legati, anche e soprattutto, alla numerosità del personale dipendente. Se queste imprese non potranno più utilizzare i crediti in loro possesso in compensazione con i contributi previdenziali dei propri dipendenti potrebbero subire un rilevante danno economico e finanziario legato alla perdita di crediti che non verranno “sfruttatiin compensazione entro le loro scadenze.

Tale danno risulta essere inoltre: ingiusto, in considerazione del fatto che deriverebbe dall’ennesima modifica ex post delle “regole del gioco” da parte del legislatore, la quale lederebbe ancora di più qualsiasi fiducia del contribuente nel legittimo affidamento della norma giuridica; ingiustificato, tenuto conto dello sbilanciamento tra le notevoli perdite, economiche e finanziarie che potrebbero subire le imprese e il minimo beneficio erariale che ricaverebbe il legislatore dalla sua approvazione.

Senza tenere conto del fatto che la norma, paradossalmente, rischierebbe di avere, per l’Erario e per l’intero tessuto economico, effetti indiretti non indifferenti in termini di minore gettito legato all’erosione che le perdite su crediti genereranno sui redditi imponibili delle imprese e alle possibili tensioni finanziarie che si creeranno con il rischio, non auspicabile ma possibile, dell’aumento delle società che si vedranno costrette ad attivare meccanismi di risoluzione della crisi.

L’auspicio, pertanto, è che il legislatore, durante l’iter parlamentare che porterà all’esame e all’approvazione della legge di bilancio, prenda consapevolezza di questo squilibrio tra costi e benefici e provveda allo stralcio della norma.


Andrea Beghetto
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

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