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Sostitutiva per gli infermieri non applicabile alle «ore di pronta disponibilità»

/ REDAZIONE

Martedì, 28 ottobre 2025

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Con la risposta a interpello n. 272 di ieri, 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari degli infermieri non si applica ai compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità” e per le “prestazioni svolte in sede elettorale”.

Si ricorda che l’art. 1 comma 354 della L. 207/2024 prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 5%, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del Comparto sanità, triennio 2019/2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Affinché l’imposta sostitutiva possa trovare applicazione è necessaria la coesistenza di due requisiti:
- i compensi devono riguardare il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità (requisito oggettivo);
- i compensi devono essere erogati agli “infermieri” dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

Invece, le “ore di pronta disponibilità” (ossia le ore in cui il lavoratore, pur non essendo fisicamente presente nel luogo di lavoro, è tenuto a garantire la propria reperibilità in caso di urgenze), disciplinate dall’art. 44 del CCNL, e le ’’prestazioni svolte in sede elettorale’’ (cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali), seppur retribuitili a titolo di straordinario, non sono assimilabili alla fattispecie delle prestazioni di cui all’art. 47 del CCNL.

Di conseguenza ai compensi erogati agli infermieri a tale titolo non può applicarsi l’imposta sostitutiva del 5%.

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